In linea generale, i privati che intendono procedere alla macellazione di suini presso il proprio domicilio concordano preventivamente il giorno e l’orario con il Servizio veterinario competente per territorio. Quest’ultimo, sulla base delle informazioni in proprio possesso, valuta se sussista la necessità di procedere alla visita ante-mortem degli animali presso l’allevamento. Stante una situazione epidemiologica favorevole, di norma tale visita non viene effettuata.
Per quanto riguarda lo smaltimento dei sottoprodotti della macellazione, questi, se non utilizzati, devono essere gestiti ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009.
La mancata comunicazione della macellazione dei suini presso il proprio domicilio per consumo familiare è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 62 del regio decreto 3298/1928, che rimanda all’art. 358 del Testo unico delle Leggi sanitarie 1205/1934, così come modificato dall’art. 16 del d.lgs. 196/1999, che va da 1.549 a 9.296 euro. Le carni oggetto della macellazione saranno inoltre sottoposte al sequestro e alla distruzione.
Si fa presente che le risposte ai quesiti posti potrebbero non coincidere con ordinanze ovvero norme emanate dalle autorità competenti locali.

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