La differenza tra macellazione speciale d’ urgenza e abbattimento di emergenza

Condividi

Qual è la differenza sostanziale tra macellazione speciale d’urgenza e abbattimento di emergenza?

La differenza sostanziale tra macellazione speciale d’urgenza o di emergenza e abbattimento di emergenza riguarda il destino delle carni: nel primo caso, in presenza di esiti analitici favorevoli, tali carni possono essere destinate al consumo umano mentre nel secondo caso la carcassa dell’animale abbattuto dovrà essere smaltita come sottoprodotto di origine animale, nel rispetto del regolamento (CE) 1069/2009.
Di seguito si riportano, in breve, le descrizioni delle due “procedure” oggetto del quesito:

· macellazione speciale d’urgenza o di emergenza: la macellazione di un animale che, a seguito di un incidente o del verificarsi di una turba metabolica-funzionale tali, comunque, da non rendere le carni inadatte al consumo umano, per considerazioni relative al suo benessere ed al fine di evitare ulteriore sofferenza, può essere sottoposto alla macellazione in allevamento, come definita dall’allegato III, sezione I, capitolo VI del regolamento (CE) 853/2004, in quanto inidoneo al trasporto, così come definito dal regolamento (CE) 1/2005. Tale operazione dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) 1099/2009, da personale qualificato in possesso del certificato di idoneità;
· abbattimento d’emergenza: l’abbattimento di un animale ferito o affetto da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze. In tali fattispecie, l’animale può essere sottoposto ad abbattimento d’emergenza anche ad opera del proprietario, direttamente in allevamento, effettuando lo stordimento. Solamente in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati in cui l’animale non può essere raggiunto da personale competente e con attrezzature idonee, è possibile effettuare tale abbattimento escludendo lo stordimento. La carcassa dell’animale abbattuto, come affermato in precedenza, non potrà essere destinata al consumo umano, ma dovrà essere smaltita come sottoprodotto di origine animale, nel rispetto del regolamento (CE) 1069/2009.

Ti potrebbero interessare