La dicitura ‘cioccolato puro’

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È ancora possibile utilizzare la dicitura “cioccolato puro” sulle etichette del cioccolato?

Il d.lgs. 178/2003 «Attuazione della dir. 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana» è stato modificato nel 2011 dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217 «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla CE – legge comunitaria 2010».
Questa modifica riguarda l’abrogazione dell’art. 6 del d.lgs. 178/2003, il quale prevedeva proprio la possibilità di utilizzare il termine “cioccolato puro”. Quindi non si può più usare in etichetta il termine “cioccolato puro”.
La legge 15 dicembre 2011, n. 217 prevede all’art. 17, comma 2, che «Lo smaltimento delle scorte delle etichette e delle confezioni dei prodotti di cioccolato che riportano il termine “puro” abbinato al termine “cioccolato” in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all’all. I annesso al d.lgs. 178/2003, oppure la dizione “cioccolato puro” in un’altra parte dell’etichetta deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». Quindi entro il 2 gennaio 2014.

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