Insaccati protetti dal solo budello e informazione al consumatore

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Un salame stagionato, posizionato
in un supermercato in un
espositore a libero servizio, privo
di imballi e, quindi, protetto dal
solo budello deve essere …

Considerando il quadro legislativo di riferimento
a livello europeo, occorre considerare l’articolo
2 (2) (e) del regolamento (UE) 1169/2011,
il quale prevede la seguente definizione di “alimento
preimballato”:

«l’unità di vendita destinata a essere presentata
come tale al consumatore finale e alle collettività,
costituita da un alimento e dall’imballaggio
in cui è stato confezionato prima di essere
messo in vendita, avvolta interamente o in parte
da tale imballaggio, ma comunque in modo
tale che il contenuto non possa essere alterato
senza aprire o cambiare l’imballaggio; [la nozione
di] alimento preimballato non comprende
gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su
richiesta del consumatore o preimballati per la
vendita diretta».

La normativa europea non contiene, peraltro,
norme orientatrici più specifiche in materia di
informazioni da prestarsi al consumatore finale per quanto concerne gli insaccati, se non l’obbligo
per l’operatore di segnalare, laddove necessario,
che il budello non è commestibile (allegato
VI, parte C).
Sulla base della definizione di alimento preimballato
fornita dalla legislazione europea vigente
ed in assenza di ulteriori criteri interpretativi utili
nella normativa nazionale (decreto ministeriale
del 21 settembre 2005
, contenente la disciplina
della produzione e della vendita di taluni prodotti
di salumeria, come modificato dal decreto del
Ministero per lo Sviluppo economico del 26
maggio 2016
), il budello dell’insaccato oggetto
del quesito si configurerebbe precisamente come
un involucro che avvolge il prodotto interamente
ed in modo tale che il suo contenuto non
possa essere modificato senza aprire il suddetto
involucro. Da tale considerazione deriverebbe,
dunque, l’applicabilità agli insaccati venduti secondo
tale modalità dei requisiti di legge che disciplinano
la generalità dei prodotti preimballati,
ivi incluso l’obbligo di fornire al consumatore le
indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9 (1)
del regolamento (UE) 1169/2011.
Occorre, ad ogni modo, tener presente che la
questione in esame non sembra essere soggetta
ad un’interpretazione univoca da parte delle
autorità deputate allo svolgimento dei controlli
ufficiali sul territorio nazionale, cosa che potrebbe
comportare approcci differenti per ciò
che concerne il regime di informazione al consumatore
specificamente applicabile agli insaccati
protetti dal solo budello.

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