Qualora nella preparazione di un qualunque prodotto alimentare, compresa la pasta alimentare fresca, si utilizzino ingredienti disidratati o surgelati, questi ultimi devono essere riportati nell’elenco degli ingredienti con la loro denominazione specifica (legale, usuale o descrittiva), accompagnata dall’indicazione “disidratato” o, rispettivamente, “surgelato”.
L’articolo 18 del regolamento (UE) 1169/2011 stabilisce, infatti, che gli ingredienti debbano essere designati conformemente alla disciplina di cui al successivo allegato VI, secondo la quale «la denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio, “in polvere”, “ricongelato”, “liofilizzato”, “surgelato”, “concentrato”, “affumicato”), nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente».
L’unica eccezione alla regola di cui sopra riguarda gli ingredienti congelati/surgelati che, prima di essere aggiunti in fase di preparazione, siano sottoposti a decongelamento.
In tale ipotesi, come chiarisce lo stesso allegato VI, parte A, nell’elenco ingredienti del prodotto preimballato sarà sufficiente riportare soltanto la denominazione dell’ingrediente, omettendo la specificazione “decongelato”.
Fermo quanto sopra, va inoltre tenuto conto che, per le paste alimentari prodotte e commercializzate in Italia, l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 187/2001 impone di indicare, anche nell’ambito della denominazione di vendita del prodotto, l’eventuale ingrediente “speciale” utilizzato in aggiunta alla farina di grano duro ed all’acqua «e, nel caso di più ingredienti, quello o quelli caratterizzanti».
A tal fine, ad avviso di chi scrive, parrebbe sufficiente accostare alla denominazione della pasta il solo nome dell’ingrediente caratterizzante (ad esempio, “con spinaci”), senza ulteriori specificazioni sullo stato fisico e sui trattamenti subiti da quest’ultimo.
Al riguardo, si consideri che l’obbligo di precisare lo stato fisico ed il trattamento subito dall’ingrediente è contenuto nella normativa europea riguardante esclusivamente l’elenco degli ingredienti.
Nel caso in esame, invece, si tratta di ripetere il nome dell’ingrediente in un punto diverso dell’imballaggio, peraltro, in ossequio ad una disposizione speciale dell’ordinamento italiano.
Né, del resto, l’omissione dello stato fisico e del trattamento appare idonea ad ingannare il consumatore, atteso che le predette specificazioni devono, comunque, già apparire nell’elenco degli ingredienti.
