Informazione al consumatore, quando l’utilizzo di immagini e diciture è ingannevole

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Sull’etichetta di due differenti prodotti alimentari sono riportate le seguenti diciture e relative liste degli ingredienti:

• “Patatine …

L’evidenziazione, tramite rappresentazione grafica o parole, di ingredienti non presenti nel prodotto come tali, bensì come aromi, è una pratica che necessita di particolare attenzione, in quanto il rischio di pervenire ad un’informazione suscettibile di indurre in errore il consumatore e – pertanto – censurabile quale violazione dell’art. 7 del regolamento (UE) 1169/11 è estremamente elevata. Sovente, infatti, ipotesi di questo genere hanno destato l’attenzione delle autorità di controllo che presidiano la correttezza del mercato e la tutela dei consumatori, così come la giurisprudenza nazionale ed europea. Le Linee guida della Confederazione europea dell’industria alimentare toccano solo in parte l’argomento, limitandosi a menzionare – oltre al reg. (UE) 1169/11 – anche il considerando 7 del regolamento CE 1334/08, secondo cui: «[…]L’utilizzo degli aromi non deve indurre in errore i consumatori e la loro presenza negli alimenti dovrebbe pertanto essere segnalata sempre da un’etichettatura appropriata. Gli aromi non dovrebbero, tuttavia, essere utilizzati in modo tale da indurre in errore il consumatore su questioni concernenti, tra l’altro, la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti impiegati, la genuinità del prodotto, il carattere naturale del processo di produzione o la qualità nutrizionale del prodotto. […]».
Il documento di domande e risposte (Q&A) sull’applicazione del reg. (UE) 1169/11, predisposto dalla Commissione europea e pubblicato il 31 gennaio 2013, rinvia il suddetto argomento a successivi approfondimenti con gli Stati membri, essendo stata oggetto di opinioni divergenti l’iniziale proposta consistente nel limitare l’impiego di raffigurazioni tramite immagini “reali” laddove si intenda richiamare esclusivamente il gusto di un determinato prodotto, dovuto alla presenza di un aroma.
La sentenza del 4 giugno 2015, nella causa C-195/14, della Corte di Giustizia dell’Unione europea censura l’ingannevolezza delle informazioni destinate ai consumatori suggerendo a questi ultimi la presenza di ingredienti che in realtà non sono stati impiegati.
Tutto quanto sopra premesso, pertanto, le due ipotesi di etichettatura indicate nel quesito meritano due differenti trattazioni. Nel caso delle patatine gusto bacon, infatti, viene comunque enfatizzata in etichetta non la presenza, bensì il gusto, corrispondente in effetti all’indicazione in lista ingredienti dell’impiego di un aroma. Per quanto si possa disquisire della correttezza dell’impiego di caratteri sufficientemente grandi o di immagini realistiche, in relazione alla potenziale ingannevolezza delle stesse nei confronti del consumatore (aspetto che, tuttavia, andrebbe apprezzato da autorità investite di tale potere), occorre invece rilevare, ad avviso di chi scrive, l’ingannevolezza della seconda tipologia di prodotto, che enfatizza con immagini e diciture (peraltro, scorrettamente, in inglese) la presenza o il gusto della menta, senza che in lista ingredienti sia possibile ravvisare alcunché. Quest’ultimo caso considerato è, sempre ad avviso di chi scrive, certamente passibile di una sanzione per la violazione delle disposizioni in materia di informazione ai consumatori.

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