A seguito dell’applicazione del reg. UE 1169/11, dal 13 dicembre scorso l’indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento non risulta più essere un requisito obbligatorio di etichettatura. Il nuovo regolamento richiede pertanto la sola indicazione obbligatoria del responsabile delle informazioni sul prodotto ai sensi dell’art. 8.1. Per rispondere al quesito è necessario operare una fondamentale distinzione.
Mentre l’art. 8.1, in combinato disposto con l’art. 9.1, lett. h), richiede nome/ragione sociale e indirizzo del responsabile delle informazioni (colui il quale, pertanto, ha potere di determinare contenuto e modalità con cui vengono ad essere fornite le informazioni ai consumatori), la marchiatura di identificazione che identifica lo stabilimento in cui è avvenuta una manipolazione del prodotto di origine animale non costituisce informazione da rendere al consumatore, bensì una indicazione relativa alla tracciabilità che consente alle autorità di controllo di assumere immediatamente cognizione di dove il prodotto è stato “toccato” per l’ultima volta e garantisce un intervento immediato delle stesse a garanzia della tutela della salute. Pare opportuno chiarire, inoltre, che lo stabilimento di produzione o confezionamento, pur quando ne era vigente l’indicazione obbligatoria, non sopperisce affatto alle medesime esigenze per le quali la normativa europea ha istituito l’obbligo del marchio di identificazione per i prodotti di origine animale. Poteva infatti verificarsi pacificamente il caso in cui un prodotto di origine animale manipolato in uno stabilimento e confezionato in altro riportasse comunque e contestualmente la marchiatura di identificazione di uno stabilimento diverso dalla indicazione in chiaro della sede in cui era avvenuto il confezionamento del prodotto.

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