Premesso che non è utile operare una distinzione tra claims obbligatori e facoltativi, poiché alla sussistenza di dati presupposti il regolamento Claims (reg. CE 1924/2006 e reg. UE 432/2012, con specifico riferimento ad alcuni claims salutistici) consente di fornire determinate indicazioni nutrizionali o salutistiche, la cui presenza in etichetta è da considerarsi comunque volontaria, occorre specificare alcuni aspetti relativi al quesito in questione. Innanzitutto, la presenza di informazioni relative alla capacità di una componente del prodotto (fungo) di stimolare le difese immunitarie deve comunque trovare puntuale riscontro nella regolamentazione europea. Del pari, anche le altre indicazioni relative alla presenza di vitamine e altri effetti benefici del prodotto potranno essere riportate – con riferimento alla specifica componente presente nel prodotto e non invece all’intero prodotto finito – qualora i regolamenti europei sopra citati ammettano l’impiego di quelle determinate indicazioni in relazione alla presenza delle suddette specifiche sostanze.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo