Ad oggi non esiste una regola specifica per casi simili. Un alimento contenente ingredienti naturalmente privi di glutine potrebbe recare un’etichettatura indicante l’assenza di glutine, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 828/2014, purché siano rispettate le condizioni generali sulle pratiche leali di informazione di cui al regolamento (UE) 1169/2011. In particolare, le informazioni sugli alimenti non dovrebbero indurre in errore suggerendo che l’alimento possieda caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche.
Nello specifico, pertanto, il produttore dovrà svolgere un’analisi del rischio basata su due considerazioni principali:
· sussiste il rischio di presenza di glutine per la categoria di prodotto (prosciutto crudo) in questione?
· se sussiste, cosa ho fatto per mitigare o annullare il rischio di contaminazione?
Se non sussiste il rischio di presenza di glutine, infatti, l’indicazione in questione non potrebbe ritenersi conforme alle pratiche leali di informazione di cui al regolamento (UE) 1169/2011.
