Indicazione in etichetta e sul sito di e-commerce del termine

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Una gastronomia sta valutando l’idea di produrre alimenti – a partire da cibi freschi – presso il proprio laboratorio ed effettuarne la cottura parziale e il relativo …

Nel caso prospettato, i cibi subiscono un processo di surgelamento (abbattimento a temperatura inferiore a 18 °C) volto a prolungare la loro conservazione e, successivamente, presso la gastronomia o, comunque, il laboratorio annesso, vengono decongelati, cotti o riscaldati e, infine, imballati e venduti alla clientela.
Tale ipotesi configura una vendita di prodotti “non preimballati” ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera e) del regolamento (UE) 1169/2011, trattandosi di alimenti “imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta”.
Di conseguenza, deve applicarsi l’articolo 44 del regolamento, secondo cui la fornitura delle indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 (denominazione, elenco ingredienti eccetera) è obbligatoria soltanto laddove venga richiesta dalla normativa interna dello Stato membro in cui avviene la commercializzazione (fatta salva la comunicazione degli allergeni, sempre dovuta).
Per quanto concerne l’Italia, le indicazioni obbligatorie per i prodotti “non preimballati” sono elencate dall’articolo 16 del decreto legislativo 109/1992, il quale, in linea generale, richiede esclusivamente “la denominazione di vendita” e “l’elenco degli ingredienti”.
Una volta individuate, attraverso la normativa statale, le indicazioni obbligatorie tra quelle di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 1169/2011, – ad avviso di chi scrive – è nuovamente alle disposizioni europee che occorre fare riferimento per stabilire in cosa debbano consistere tali indicazioni, ossia, quale debba essere il loro contenuto.
Ebbene, la disciplina dell’Unione (allegato VI, parte A, punto 2 del regolamento) prevede che, nel caso di vendita previo decongelamento, la denominazione dell’alimento venga sempre accompagnata dalla designazione “decongelato”.
Le uniche eccezioni, nelle quali tale obbligo non trova applicazione, riguardano:

a) la denominazione degli ingredienti presenti nel prodotto finale;
b) la denominazione degli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
c) la denominazione degli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.

Anche in questi casi, tuttavia, la specificazione “decongelato” torna obbligatoria qualora la sua omissione possa indurre in errore l’acquirente.
Come rilevato, le disposizioni europee da ultimo richiamate dovrebbero considerarsi, sin d’ora, direttamente applicabili alla vendita di alimenti “non preimballati” sul territorio italiano.
Tale obbligo risulterà, peraltro, ulteriormente rafforzato a decorrere dal prossimo 9 maggio, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 231/2017 (destinato a sostituire il previgente decreto legislativo 109/1992).
L’articolo 19, comma 2 della nuova normativa, infatti, – dirimendo ogni possibile dubbio – conferma espressamente, anche per gli alimenti non preimballati, l’applicabilità della disciplina contenuta nell’allegato VI, punto 2 del regolamento europeo, relativa all’indicazione “decongelato”.
Tutto ciò precisato, si rileva che, nel caso in esame, il surgelamento del prodotto non rappresenta una “fase tecnologicamente necessaria” della produzione, essendo svolto al solo fine di prolungare la conservazione del cibo.
Pertanto, al fine di conformarsi alla previsione dell’allegato VI, punto 2 del regolamento (UE) 1169/2011, si consiglia all’operatore di vendere il prodotto indicando la sua denominazione accompagnata dall’aggettivo “decongelato”.
Tutt’al più, si ritiene che tale aggettivo possa essere omesso laddove il prodotto decongelato venga sottoposto non ad un semplice “riscaldamento”, bensì ad un vero e proprio trattamento di “cottura”.
In quest’ultima ipotesi, infatti:
· per un verso, il surgelamento ed il successivo decongelamento non avrebbero ad oggetto l’alimento in sé, ma un suo “semilavorato” (l’alimento “parzialmente cotto”) destinato ad ulteriore trasformazione in prodotto “cotto”;
· per altro verso, proprio in virtù della successiva cottura, lo scongelamento non dovrebbe poter produrre “effetti negativi in termini di sicurezza o qualità dell’alimento”, con ciò integrando l’esenzione di cui alla lettera c) sopra citata.

Quanto sopra, infine, vale anche nella seconda fattispecie prospettata nel quesito, in cui l’alimento, dopo essere stato decongelato e riscaldato/cotto, viene confezionato e venduto online.
In questo caso, difatti, viene posta in essere una vendita di prodotto preimballato, integralmente soggetta alla disciplina del regolamento (UE) 1169/2011 (e, quindi, all’allegato VI, parte 2).
Ciò, con l’ulteriore precisazione che il termine “decongelato” dovrà essere indicato non solo sull’etichetta del prodotto ma, altresì, sul sito internet di e-commerce, in modo tale da poter essere letta dal consumatore prima del perfezionamento dell’acquisto, come espressamente previsto dall’articolo 14 del regolamento europeo.

 

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