Il latte crudo deve essere bollito

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Un ristorante annesso ad un agriturismo può acquistare latte crudo e utilizzarlo (previa bollitura) per fare preparazioni espresse, poi somministrate al …

L’articolo 2, comma 3, della legge 26/2006 prevede che la somministrazione di alimenti e bevande, per poter rientrare nell’attività agrituristica, deve avere ad oggetto «pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona».

Nell’ambito della somministrazione agrituristica, pertanto, dovrebbe ritenersi ammesso anche l’impiego di latte crudo acquistato da terzi, a condizione che i prodotti propri dell’azienda agricola rimangano, complessivamente, prevalenti rispetto ai prodotti acquistati.

Si precisa inoltre che, per verificare se sia rispettato o meno tale rapporto di “prevalenza”, l’operatore dovrà fare riferimento ai criteri adottati dalla Regione o Provincia autonoma nella quale esercita l’attività, consultando la disciplina regionale/provinciale in materia di agriturismo.

Per quanto concerne, invece, il profilo igienico-sanitario, si ricorda che l’articolo 8, comma 10, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (il cosiddetto “decreto Balduzzi”) vieta la somministrazione di latte crudo nell’ambito della ristorazione collettiva.

Di conseguenza – come correttamente riferito nel quesito – l’operatore esercente un’attività agrituristica, per poter utilizzare il latte crudo nelle sue preparazioni, dovrà necessariamente sottoporre quest’ultimo ad un previo trattamento di bollitura.

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