Innanzitutto, a parere di chi scrive, il nome “specialità alimentare” rappresenta una denominazione dell’alimento non corretta, in quanto eccessivamente generica e, come tale, non idonea a distinguere il prodotto dagli altri.
Al riguardo, si ricorda che secondo l’articolo 2, lettera p), del regolamento (UE) 1169/2011, la “denominazione descrittiva” deve consistere in una descrizione dell’alimento e, se necessario, del suo uso, «sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso».
Nel caso in esame, pertanto, sarebbe più corretto denominare il prodotto con un’espressione più specifica, come “specialità alimentare a base di farina di grano tenero”.
Venendo all’oggetto del parere, è opportuno premettere che i termini “fusilli”, “penne” e simili non riguardano la “denominazione dell’alimento” prescritta dal regolamento (UE) 1169/2011, ma rappresentano mere indicazioni descrittive di carattere volontario. Si tratta, infatti, di espressioni volte unicamente a qualificare l’aspetto esterno del prodotto (il suo formato, ad esempio, lungo e sottile per gli spaghetti) e non danno invece informazioni sulla natura dell’alimento.
In merito all’impiego di questi nomi, se ne ritiene senz’altro lecito l’utilizzo nell’etichettatura di un prodotto come quello descritto nel quesito, a base di farina di grano tenero.
Per un verso, infatti, non vi è alcuna norma che riservi tali termini agli alimenti denominati “pasta di semola di grano duro”.
Per altro verso, neppure vi è il rischio che tali descrittori possano indurre in errore il consumatore, poiché, come già evidenziato, essi forniscono informazioni solo sul formato del prodotto, senza identificare una specifica tipologia di farina.
