Il regolamento (UE) 1169/11 prevede la deroga dall’obbligo di tabella nutrizionale per «gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio (si noti bene la disgiunzione di periodo, n.d.r.) che forniscono direttamente al consumatore finale» (allegato V, punto 19).
La circolare ministeriale del 16 novembre 2016, nel tentativo di chiarire i concetti di cui sopra, si è riferita al concetto di “vendita di piccole quantità in ambito locale”, a suo tempo previsto nel Pacchetto Igiene (regolamenti (CE) 853/2004 e 854/2004). Un’interpretazione analogica di dubbia legittimità, considerato che la ratio di quella stringente deroga era la mitigazione dei rischi di sicurezza alimentare legati alla vendita diretta di prodotti di origine animale, mentre in questo caso si discerne di notizie prive di alcun rilievo sanitario.
Il regolamento (UE) 1169/11 è invece chiarissimo nell’affermare che la vendita diretta tra produttore e consumatore dovrebbe essere sempre esente da obbligo di tabella nutrizionale, purché ricorrano i requisiti individuali del «fabbricante di piccole quantità», vale a dire meno di 10 dipendenti (senza contare lavoratori stagionali, collaboratori esterni e partite IVA) e fatturato o bilancio inferiore a 2 milioni di euro.
L’esenzione dalla dichiarazione nutrizionale deve perciò valere, a umile avviso di chi scrive, anche nelle ipotesi di fornitura diretta ai consumatori – sia pure tramite consorzio – mediante e-commerce e/o consegne e/o vendite a distanza. In una logica di sostenibilità improntata, tra l’altro, alla riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti (un furgoncino può risparmiare l’impiego di un centinaio di auto da parte di altrettante famiglie) e al servizio a favore di categorie di soggetti non in grado di provvedere autonomamente (come gli anziani, quota consistente della popolazione italiana).
Viceversa, dovranno sempre venire fornite già in fase anteriore alla scelta d’acquisto le notizie previste come obbligatorie in etichetta, escluse quelle specifiche della singola unità di vendita (termine minimo di conservazione o data di scadenza, codice di lotto).

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