La vendita di formaggi freschi a pasta filata è regolamentata in Italia dal d.lgs. 109/92, ancora formalmente in vigore nonostante l’applicazione del reg. UE 1169/11. L’art. 23 di suddetta norma precisa che tali prodotti possano essere venduti al consumatore solo se appositamente preconfezionati. Decade quindi la possibilità della vendita sfusa che viene prospettata in questa sede. Il medesimo articolo regola anche le prescrizioni relative all’etichettatura di tali prodotti e, tra le altre cose, in particolare richiede l’indicazione della ragione sociale e della sede del fabbricante, nonché della sede dello stabilimento (se differente). Una volta soddisfatto questo requisito, sarà possibile indicare altre ragioni sociali o indirizzi. Queste indicazioni aggiuntive andranno apposte in modo tale da non indurre in errore il consumatore sull’effettivo soggetto responsabile delle informazioni sull’etichetta che può essere tranquillamente il centro commerciale stesso. Per gli altri prodotti lattiero caseari, non vi è obbligo di confezionamento e potranno essere venduti a peso su richiesta dell’acquirente, previa indicazione degli allergeni eventualmente presenti.
Il trasporto deve avvenire secondo le norme igieniche stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale. Si tratterà quindi di utilizzare un automezzo dedicato, dotato di dispositivo per il mantenimento della temperatura e mantenuto in condizioni igieniche idonee.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo