L’allegato I, punto I.15, del regolamento (CE) 853/2004 definisce le preparazioni di carne come «carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche». Ciò considerato, l’operazione consistente nell’aggiunta di rucola fresca in quantità significativa ad un taglio di carne sembrerebbe pertanto inquadrare il prodotto oggetto del quesito nella categoria delle preparazioni di carne.
In termini di etichettatura, trattandosi di un prodotto preconfezionato per la vendita diretta, si applica in tale caso il disposto dell’art. 44 del regolamento (UE) 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In base a tale disposizione, è obbligatoria la fornitura di informazioni al consumatore per ciò che concerne la presenza di ingredienti in grado di provocare allergie o intolleranze inclusi nell’elenco dell’allegato II del regolamento (UE) 1169/2011. Dal canto loro, gli Stati membri possono prevedere in capo agli operatori l’obbligo di fornire ulteriori indicazioni ai consumatori come pure stabilire le modalità specifiche con cui dette indicazioni devono essere comunicate (art. 44, commi 1, lettera b), e 2, del regolamento (UE) 1169/2011).
In Italia, nell’attesa dell’adozione da parte del legislatore nazionale di norme specifiche per i prodotti non preimballati, inclusi i prodotti preconfezionati per la vendita diretta, conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) 1169/2011, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 109/92 ed in particolare gli obblighi informativi previsti dall’articolo 16, comma 2 (circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 139304 del 31 luglio 2014). Tra questi rilevano, in particolare, la denominazione di vendita, la lista degli ingredienti, le modalità di conservazione, tenuto conto della deperibilità del prodotto, ed il lotto, oltre al peso netto, secondo quanto stabilito dalle norme di esecuzione della legge 441/81 del 5 agosto 1981 sulla vendita a peso netto delle merci (in particolare, l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale del 21 dicembre 1984).

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