Etichettatura, se il prodotto non è preincartato, ma preconfezionato

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Il titolare di un’azienda costituta da più supermercati dislocati nello stesso Comune può preincartare la carne in un supermercato, con …

Il punto principale da analizzare è se un preicarto di carne preparato in un laboratorio di un punto vendita e venduto in un altro punto vendita possa essere definito ancora come preincarto. La circolare Miap 10 novembre 2003, n. 168 (etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari) alla lettera L esplicita che nel concetto di prodotto preincartato rientra qualsiasi operazione di incarto e di preconfezionamento sul luogo di vendita. Si evince, quindi, che nel caso in esame non si può considerare il prodotto come preincartato, ma come preconfezionato: l’etichetta dovrà quindi riportare tutte le indicazioni obbligatorie previste dall’art. 3 del d.lgs. 109/1992 e s.m.i (attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari). In etichetta, di conseguenza, dovrà essere riportata anche la sede dello stabilimento di produzione (in questo caso del punto vendita in cui vengono confezionati i prodotti).
Anche il reg. UE 1169/2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori), di prossima applicazione, prevede all’art. 2, comma 2, lettera e, che nella categoria “alimento preimballato” (l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio) non rientrino gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, distinguendo, dunque, le due categorie di prodotti. Quindi, anche secondo il regolamento su citato, il prodotto oggetto del quesito dovrà riportare in etichetta tutte le indicazioni obbligatorie per un preimballato.
Il secondo aspetto da analizzare è che, trattandosi di alimenti di origine animale, questo tipo di lavorazione può essere effettuata solo nel caso in cui il laboratorio di confezionamento sia uno stabilimento riconosciuto ai sensi del reg. CE 853/2004 e s.m.i. (Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale): infatti, nell’accordo 17 dicembre 2009 (Accordo tra il governo, le Regioni e le Province autonome relativo a «Linee guida applicative del reg. CE 853/2004») viene esplicitato che le attività commerciali tipo “cash & carry” e i laboratori centralizzati di catene della grande e media distribuzione (e questo è il nostro caso) rientrano nell’ambito del campo di applicazione del reg. CE 853/2004 e sono soggette all’obbligo di riconoscimento.

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