Fatte salve le informazioni obbligatorie sulla tracciabilità previste dal reg. CE 853/04 e dalle disposizioni specifiche in materia sanitaria, le indicazioni sulle mezzene ai sensi del reg. UE 1169/2011 sono quelle di cui all’art. 8.8, secondo cui il fornitore di altri operatori del settore alimentare (che non siano collettività o retailers) dovrà assicurare che agli «altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi» di etichettatura previsti dal regolamento.
Sotto questo specifico profilo, si auspica una conservazione – a livello nazionale – dell’attuale disposto dell’art. 17 del d.lgs. 109/92, che prevede un nucleo minimo di informazioni da riportare nelle cessioni tra operatori, da integrare con l’eventuale lista degli ingredienti e indicazione degli allergeni, come richiesto dal regolamento UE 1169/2011.
Infine, tra le carni oggetto del quesito, va operata una distinzione: per effetto del reg. UE 1337/13, da aprile 2015 solo le carni suine, ovine, caprine e avicole dovranno riportare tra le informazioni obbligatorie anche il luogo di origine secondo le specifiche modalità ivi indicate. Nulla è invece previsto per la carne equina, la cui indicazione obbligatoria di origine è, assieme alle altre carni, oggetto di valutazione da parte della Commissione UE.
L’operatore, per la mancanza delle indicazioni obbligatorie di etichettatura sulle etichette, sulle confezioni, ovverosia – per le cessioni tra operatori – sui documenti commerciali, incorrerà di certo nelle conseguenti sanzioni, la cui entità – al momento in cui viene data risposta al presente quesito – è oggetto di prossima determinazione da parte delle nostre autorità nazionali.

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