Etichettatura di prodotti per la vendita a libero servizio

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Un supermercato con banco taglio salumi/formaggi ha una zona dedicata al taglio salumi/formaggi e confezionamento in atmosfera modificata per la vendita a libero …

La normativa di riferimento è il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, che sopprime il decreto legislativo 109/1992 e dà applicazione al regolamento (UE) 1169/2011.
Le regole rimangono sostanzialmente invariate, nel senso che sono previsti gli stessi adempimenti prescritti per le vendite al dettaglio. Queste sono riportate nell’articolo 19. In pratica, le indicazioni obbligatorie, che devono figurare sul prodotto oppure sul banco di vendita accanto al prodotto o su un cartello applicato al comparto dove i prodotti sono esposti, sono indicate al comma 2 dell’articolo 19 e sono:

· il nome o la denominazione del prodotto (è lo stesso nome che figura sul prodotto preconfezionato). Nel caso di prodotti Dop, Igp o Doc che vengono frazionati e/o confezionati nell’esercizio commerciale è previsto che «sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione». Detti prodotti devono essere conformi, quindi, alle disposizioni del disciplinare di produzione, soprattutto per quanto riguarda l’uso del nome e la composizione;
· l’elenco degli ingredienti, salvo i casi di esenzione previsti dal regolamento (UE) 1169/2011; le sostanze che provocano allergie o intolleranze vanno indicate con caratteri diversi da quelli utilizzati per gli altri ingredienti, allo scopo di essere facilmente percepiti dagli acquirenti che ne soffrono;
· la data di confezionamento: questa non è prescritta da alcuna norma, ma è solo una indicazione volontaria utilizzata dai supermercati come misura di verifica interna; l’obbligo di indicare la data di scadenza è previsto solo per le paste fresche;
· le modalità di conservazione: sono previste solo per i prodotti rapidamente deperibili, scarsamente presenti nei banchi di vendita, considerata la loro natura. Generalmente l’acquirente adotta le stesse modalità del negozio;
· il titolo alcolometrico per le bevande che contengono alcool, quali la birra e il vino;
· la glassatura, da indicare in percentuale, sui prodotti congelati: la sua indicazione è importante per consentire al venditore di detrarla senza difficoltà dal peso totale del prodotto, in quanto considerata tara;
· la dicitura “decongelato” da menzionare accanto al nome per i prodotti scongelati. Importante in questo caso è informare l’acquirente di non ricongelare il prodotto e di consumarlo al più presto, per ragioni di sicurezza.

Le informazioni di cui sopra sono indicate sia sui prodotti preincartati, cioè incartati ai fini della vendita a libero servizio, sia per i prodotti forniti e incartati al banco su richiesta dell’acquirente.

 

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