L’obbligo di indicare in etichetta l’origine delle carni di maiale, pecora, capra e pollo, stabilito dal regolamento (CE) 1337/2013, riguarda anche quelle preincartate. Non rientrano, invece, nel campo di applicazione del suddetto regolamento le carni preparate.
A chi non rispetta tale normativa è possibile applicare la sanzione prevista dall’art. 2 del decreto legislativo 190/2006, per la violazione dell’art. 18 del regolamento (CE) 178/2002.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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