Diritto alla difesa e conservazione del campione

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I campioni di sottoprodotti di origine animale categoria 3 (n. 5 aliquote) per quanto tempo devono essere conservati? Il regolamento (UE) 142/11 non lo specifica.

Il regolamento (UE) 142/2011 completa, per così dire, le disposizioni di cui al regolamento (CE) 1069/09 in materia di sottoprodotti di origine animale, fornendo alcune misure applicative dello stesso regolamento. Queste sono indirizzate sia agli operatori economici del settore – per esempio disposizioni in merito alle modalità di trasformazione dei sottoprodotti e alle verifiche che devono essere condotte al fine di accertare l’idoneità dei prodotti finiti all’uso atteso, sia alle autorità di controllo (per esempio, in merito alle modalità di controllo all’importazione).
In entrambi i casi, sia cioè quando tratta delle disposizioni a carico degli operatori economici sia delle misure che devono essere adottate dalle autorità di controllo, il regolamento prende in considerazione la possibilità che vengano condotti dei campionamenti per l’analisi. In alcuni casi, tali campionamenti devono essere condotti in più unità campionarie (5) nel rispetto di un disegno campionario a tre classi (che definisce il numero “n” di unità campionarie da analizzare, il limite massimo “M”, il cui superamento comporta comunque un giudizio negativo, il valore “m” al di sotto del quale tutti gli esiti sono considerati favorevoli e il n “c” di unità campionarie nelle quali può essere riscontrato un valore analitico compreso tra m e M). In questi casi tutte le unità campionarie saranno analizzate in occasione della prova.
Il quesito sembrerebbe invece riferirsi alle aliquote (5) del campione “ufficiale”, cioè prelevato dall’autorità competente nell’ambito dei controlli ufficiali, al fine di garantire il diritto alla difesa mediante la ripetizione delle prove analitiche. La ripetizione delle prove non è prevista, in via ordinaria, dal diritto comunitario, per cui si suppone che si voglia fare riferimento al diritto nazionale che dispone che al momento del campionamento vengano formate più aliquote al fine di dare la possibilità all’operatore economico di chiedere una ripetizione d’analisi oltre che di disporre di una parte di campione (aliquota) per condurre eventuali perizie di parte. In questi casi, l’operatore economico ha la disponibilità solo di un’aliquota (quelle destinate all’analisi di prima e seconda istanza e quella nella disponibilità dell’autorità giudiziaria vengono inviate al laboratorio che effettuerà l’analisi unitamente al verbale di prelievo, la quinta è nella disponibilità del produttore, se diverso dal detentore al momento del campionamento) la cui conservazione – tempi e modalità – dipende dallo stesso operatore che l’ha in consegna per gli usi che riterrà opportuno.

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