La normativa europea in materia di igiene alimentare disciplina i locali-spogliatoio nell’ambito del regolamento (CE) 852/2004, il cui allegato II, Capitolo I, al punto 9 prevede che «ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale».
Disposizioni di maggior dettaglio sono stabilite, in Italia, dal decreto del Presidente della Repubblica 327/1980, che all’articolo 28, comma 7, lettera d), così stabilisce: «gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali lavabili, disinfettabili e disinfestabili, a doppio scomparto per il deposito, rispettivamente, degli indumenti personali e di quelli usati per il lavoro».
Trattasi di disposizione mai abrogata che, ad avviso dello scrivente, dovrebbe tuttora considerarsi applicabile, non ponendosi in contrasto con la sovraordinata normativa europea e, al contempo, attenendo a materie in cui lo Stato italiano conserva una competenza concorrente con quella dell’UE.
Per completezza, si evidenzia che, in merito alle caratteristiche delle aree-spogliatoio, interviene in Italia anche il decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’allegato IV del suddetto testo normativo, infatti, al punto 1.12.5 stabilisce che «qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati».
