Cumulabilità delle sanzioni

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Le sanzioni previste dall’art. 6 del d.lgs.

In linea generale, valgono per le sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 193/2007 i medesimi criteri valevoli per le norme penali e per tutte le disposizioni oggetto di provvedimenti legislativi di de-penalizzazione. Di conseguenza, per valutare se tra più fattispecie di illecito vi sia un rapporto di cumulabilità o di assorbimento occorrerà prendere in considerazione il bene giuridico tutelato da ciascun precetto e, in considerazione di tale bene giuridico, valutare se la condotta posta in essere da colui al quale viene imputata la violazione sia stata suscettibile di offendere uno o più beni giuridici. A tal fine occorre rammentare che la disciplina generale in materia di illeciti amministrativi de-penalizzati prevede l’applicabilità del criterio del cumulo giuridico delle sanzioni, nel senso che colui il quale, con una azione o omissione, viola diversi precetti o commette più violazioni dello stesso precetto sarà destinatario della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
In via di principio, tenuto conto della diversità di beni giuridici tutelati dalle diverse fattispecie previste dall’art. 6 del d.lgs. 193/2007 e anche in considerazione dell’ipotesi che ciascuna delle condotte menzionate nel quesito possa essere valutata sotto il profilo dell’integrazione degli estremi del reato penale (oltre che dell’illecito amministrativo), nulla esclude – a parere di chi scrive – che le sanzioni di cui all’art. 6 della norma sopra citata possano essere oggetto di cumulo.

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