Nell’ambito dell’ampia normativa sulla sicurezza alimentare, solo il regolamento CE 37/2005 fa riferimento al controllo della temperatura con strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad intervalli regolari, la temperatura dell’aria in cui si trovano i prodotti surgelati, specificandone l’uso esclusivo per i mezzi di trasporto e per i locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana.
In tutti gli altri casi menzionati nel quesito, è obbligo dell’Operatore del settore alimentare (Osa) e, quindi, del responsabile dell’Autocontrollo attivare sistemi per la rilevazione e la registrazione della temperatura che saranno conformi e adeguati alla analisi del rischio effettuata dal responsabile dell’Autocontrollo in relazione anche alle dimensioni della produzione. Naturalmente, viene data facoltà all’Osa di scegliere, tra strumenti manuali e/o meccanici, quelli che più si addicono alle proprie esigenze, sempre nel rispetto dell’obbligo generale di controllare e registrare le temperature di esercizio delle proprie apparecchiature.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo