Controlli ufficiali, la differenza tra “non conforme” e “inadeguato”

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Qual è la differenza tra i termini “non conforme” e “inadeguato” citati nei verbali di accertamento redatti dall’autorità competente presso un operatore …

La differenza tra i termini “non conforme” e “inadeguato”, quando citati nei verbali di accertamento redatti dall’autorità competente presso un operatore del settore alimentare, consiste nel sanzionare una conformità e nel non sanzionare il riscontro di un’inadeguatezza, come citato dal comma 7 del decreto legislativo 193/2007 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”. Tale inadeguatezza può essere sanata tramite la prescrizione di un congruo periodo di tempo, stabilito dall’autorità competente, entro il quale deve essere eliminata.

Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro, così come citato nel suddetto comma.

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