Controlli ufficiali, la differenza tra “ispezione” e “vigilanza”

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Nel regolamento (UE) 2017/625 non sono riuscito a trovare le definizioni di “ispezione”, “sorveglianza” e “monitoraggio”. L’unica presente è quella di “audit”. …

Nel regolamento (UE) 2017/625 non sono presenti le definizioni di ispezione, sorveglianza e monitoraggio.

Viene, invece, citato il termine di controllo ufficiale. È quindi meglio attendere la pubblicazione di linee guida ovvero circolari che potrebbero introdurre tali termini.
Al fine di razionalizzare e di semplificare il quadro normativo globale, il legislatore, perseguendo contestualmente l’obiettivo di legiferare meglio le norme relative ai controlli ufficiali in settori specifici, con il regolamento (UE) 2017/625 ha voluto integrare in un unico quadro il campo normativo relativo ai controlli ufficiali.

A tal fine, il regolamento (CE) 882/2004 e altri atti dell’Unione europeo che hanno disciplinano i controlli ufficiali in settori specifici sono stati abrogati e sostituiti dal suddetto regolamento (UE) 2017/625 con la sua entrata in applicazione il 14 dicembre scorso. Anche se con una successiva nota del Ministero della Salute è stata prorogata di un anno la validità dei regolamenti (CE) del “Pacchetto Igiene”, tra cui anche il regolamento (CE) 882/2004.

La differenza tra vigilanza e ispezione attualmente è la seguente:

· ispezione: l’esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali;
· vigilanza: una forma di esercizio della più vasta funzione di controllo che attiene all’esercizio continuativo di compiti di natura prevalentemente tecnica, connessi principalmente alla verifica di situazioni di fatto nel loro svolgersi.

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