Il termine “blocco ufficiale” (“official detention” in lingua inglese), già rinvenibile, per un totale di sei citazioni, nel regolamento (CE) 882/2004 è oggetto di trattazione, a più riprese, per un totale di cinque citazioni, anche nel regolamento (UE) 2017/625.
Disposizioni in materia di blocco ufficiale nell’regolamento (CE) 882/2004
Nel regolamento (CE) 882/2004 (articolo 2, “Definizioni”, paragrafo 13), per il termine “blocco ufficiale” veniva fornita la seguente definizione: “la procedura con cui l’autorità competente fa sì che i mangimi o gli alimenti non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; include il magazzinaggio da parte degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti conformemente alle disposizioni emanate dall’autorità competente”.
Le rimanenti citazioni all’interno del regolamento (CE) 882/2004 erano confinate nel Capo V (“Controlli ufficiali sull’introduzione dei mangimi e degli alimenti provenienti da Paesi terzi”) del Titolo II (“Controlli ufficiali ad opera degli Stati membri”). Nello specifico, il termine blocco ufficiale, riferito alla nozione di partita di alimenti o mangimi in entrata nell’Unione, risultava citato nei seguenti articoli:
• articolo 18, “Azione in casi sospetti” che recitava: “In caso di sospetta non conformità oppure se sussistono dubbi quanto all’identità o all’effettiva destinazione della partita, o alla corrispondenza tra la partita e le sue garanzie certificate, l’autorità competente effettua controlli ufficiali per confermare il sospetto o il dubbio ovvero dimostrarlo infondato. L’autorità competente dispone il blocco ufficiale della partita interessata fino all’ottenimento dei risultati dei controlli ufficiali”;
• articolo 19 “Azioni in seguito ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti provenienti da paesi terzi”, paragrafi 1 e paragrafo 2, lettere a) e b);
• articolo 21, “Rinvio di partite”, paragrafo 3.
Linee guida in materia di blocco ufficiale nell’Accordo Stato -Regioni 46/CSR del 7 febbraio 2013
Nell’Accordo Stato – Regioni 46/CSR del 7 febbraio 2013 – al punto 3.1.1, con riferimento al “blocco ufficiale” – viene specificato quanto segue: “N.d.r. 1: il termine “blocco ufficiale” (official detention, in lingua inglese) definito nel regolamento (CE) 882/2004 viene citato all’interno del Regolamento stesso solo nel contesto del Capo V (Controlli ufficiali sull’introduzione dei mangimi e alimenti provenienti da paesi terzi) del Titolo II (Controlli ufficiali ad opera degli Stati Membri). Rimangono impregiudicate le disposizioni vigenti in materia di sequestro (come ad es: sequestro probatorio e preventivo di cui al codice di procedura penale; sequestro di cui alla legge 689/1981; sequestro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/1980, sequestro di cui al decreto del Presidente della repubblica 320/54 eccetera), di vincolo sanitario e di altre misure sanitarie restrittive e/o cautelari”.
Diposizioni in materia di “blocco ufficiale” nel regolamento (UE) 2017/625
Il termine “blocco ufficiale”, che traduce il termine inglese “official detention”, è citato cinque volte nel regolamento (UE) 2017/625.
La prima citazione si rinviene nell’articolo 3, paragrafo 47, dove viene fornita la seguente definizione del termine “blocco ufficiale”: “la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio (“storage” in lingua inglese) da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti”.
A seguire, il termine “blocco ufficiale” è citato nei seguenti articoli contenuti nel Capo V “Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell’Unione”, Titolo II, “Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati Membri”, del regolamento (UE) 2017/625:
• articolo 65, paragrafo 3;
• articolo 66, paragrafi 1 e 6;
• articolo 67.
L’articolo 65 , “Sospetta non conformità e intensificazione dei controlli ufficiali”, paragrafo 3, recita: “Le autorità competenti dispongono il blocco ufficiale delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 in attesa dei risultati dei controlli ufficiali di cui ai suddetti paragrafi”.
L’articolo 66, “Misure da adottare in caso di partite non conformi che entrano nell’Unione”, paragrafo 1, recita: “1. Le autorità competenti dispongono il blocco ufficiale di qualsiasi partita di animali o merci che entra nell’Unione che sia non conforme alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e ne rifiutano l’ingresso nell’Unione. Le autorità competenti devono sottoporre tali partite, a seconda dei casi, a isolamento o quarantena e gli animali che ne facciano parte devono essere tenuti, curati o accuditi in condizioni adeguate in attesa di ulteriore decisione. Se possibile, le autorità competenti tengono anche conto dell’interesse di fornire cure particolari per quanto riguarda tipologie specifiche di merci.”.
L’articolo 66, paragrafo 6, recita: “Se una partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, non è presentata per i controlli ufficiali di cui allo stesso articolo, o non è presentata come prescritto dagli articoli 50, paragrafi 1 e 3, dall’articolo 56, paragrafi 1, 3 e 4, o conformemente alle norme adottate ai sensi dell’articolo 48, dell’articolo 49, paragrafo 6, dell’articolo 51, dell’articolo 53, paragrafo 1, e dell’articolo 58, le autorità competenti ordinano il trattenimento di tale partita o il richiamo della stessa e ne dispongono il blocco ufficiale senza ritardo. A tali partite si applicano i paragrafi 1, 3 e 5 del presente articolo”.
L’articolo 67, “Misure da adottare in relazione ad animali o merci che entrano nell’Unione da paesi terzi che comportano un rischio” recita: “Se i controlli ufficiali indicano che una partita di animali o merci comporta rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, tale partita è sottoposta a isolamento o quarantena e gli animali che ne fanno parte devono essere tenuti, curati o accuditi in condizioni adeguate in attesa di ulteriore decisione. Le autorità competenti trattengono la partita in questione imponendo il blocco ufficiale e, senza ritardo, ordinano che l’operatore responsabile della partita: a) distrugga la partita in conformità della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, adottando tutte le misure necessarie a proteggere la sanità umana, animale o vegetale, il benessere degli animali o l’ambiente e, per quanto riguarda gli animali vivi, anche in particolare le norme intese a risparmiare dolori, ansia o sofferenze evitabili; o b) sottopongono la partita ad un trattamento speciale in applicazione dell’articolo 71, paragrafi 1 e 2. Le misure di cui al presente articolo si applicano a spese dell’operatore responsabile della partita”.
Disposizioni in materia di “fermo ufficiale” (“official detention”, in lingua inglese) nel regolamento (UE) 2017/625
Nell’articolo 137, “Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell’attuazione”, paragrafo 3, viene citato il termine “fermo ufficiale”. Tale termine, al pari del termine “blocco ufficiale”, traduce il termine “official detention” utilizzato nella versione in lingua inglese del regolamento (UE) 2017/625. Visto quanto sopra, i termini “fermo ufficiale” e “blocco ufficiale” sono da ricondursi ad una unica nozione e la definizione di “blocco ufficiale” di cui all’articolo 3, paragrafo 47, del regolamento (UE) 2017/625 è riferibile anche al termine “fermo ufficiale”.
L’articolo 137, paragrafo 3 – con riferimento ai casi di sospetta non conformità rispetto ai quali le autorità competenti sono tenute a svolgere un’indagine per confermare o eliminare tale sospetto – recita: “Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono: a) un’intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno; b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso”.
L’articolo 138, “Azioni in caso di accertata non conformità” definisce le azioni che le autorità competenti devono porre in essere in caso non conformità accertata. Nello specifico:
• paragrafo 1: “Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti: a) intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l’origine e l’entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell’operatore; e b) adottano le misure opportune per assicurare che l’operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi. Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda la conformità”;
• paragrafo 2: “Quando agiscono conformemente al paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno per garantire la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, tra cui i seguenti […]”.
La locuzione “adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno” non esclude la possibilità che una autorità compente possa adottare una misura, avente come fine, il blocco ufficiale anche in caso di non conformità accertata.
Blocco ufficiale/Fermo ufficiale e diritto di ricorso
Il diritto di ricorso contro le decisioni adottate dalle autorità competenti è, in generale, qualificato nell’articolo 7, “Diritto di ricorso”, del regolamento (UE) 2017/625.
Il primo capoverso di tale articolo recita: “Contro le decisioni adottate dalle autorità competenti in conformità dell’articolo 55, dell’articolo 66, paragrafi 3 e 6, dell’articolo 67, dell’articolo 137, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 138, paragrafi 1 e 2, riguardanti le persone fisiche o giuridiche, è ammesso il ricorso da parte di queste ultime in conformità del diritto nazionale”.
Sulla base di quanto sopra, può essere esercitato il diritto di ricorso contro il blocco/fermo ufficiale disposto ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (UE) 2017/625:
• articolo 66, paragrafo 6;
• articolo 67;
• articolo 137, paragrafo 3, lettera b);
• dell’articolo 138, paragrafi 1 e 2.
Tipologie di misure, in particolare sequestri, previsti dall’ordinamento comunitario ed italiano e riconducibili alla nozione di “blocco ufficiale/fermo ufficiale”
Nell’Accordo Stato – Regioni 46/CSR del 7 febbraio 2013, al punto 3.1.1 – con riferimento al “blocco ufficiale” di cui al regolamento (CE) 882/2004, citato all’interno del regolamento stesso, solo nel contesto del Capo V (Controlli ufficiali sull’introduzione dei mangimi e alimenti provenienti da paesi terzi) del Titolo II (Controlli ufficiali ad opera degli Stati membri) – viene specificato che “rimangono impregiudicate le disposizioni vigenti in materia di sequestro (come ad esempio, sequestro probatorio e preventivo di cui al codice di procedura penale; sequestro di cui alla legge 689/1981; sequestro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/19801, sequestro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 320/542 eccetera), di vincolo sanitario e di altre misure sanitarie restrittive e/o cautelari”3.
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NOTE
1 Trattasi del sequestro amministrativo cautelativo anche detto “sanitario” di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 327/1980 e all’articolo 1 della legge 283/1962.
L’articolo 1 della legge 283/1962 recita: “Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l’autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione.[…]”.
L’articolo 20 “Sequestro ed eventuale distruzione di sostanze destinate all’alimentazione” del decreto del Presidente della Repubblica 327 1980 recita: “Salvo quanto previsto da leggi o regolamenti speciali, il sequestro previsto dall’art. 1, primo comma, della legge, viene disposto, ove risulti necessario per la tutela della salute pubblica, dall’autorità sanitaria competente ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento. In caso di necessità ed urgenza può procedere al sequestro anche il personale di cui all’ultimo comma del predetto art. 3, salvo conferma, nel termine di 48 ore, da parte della autorità sanitaria. Quando sussista grave ed imminente pericolo di danno alla salute pubblica, la merce sequestrata deve essere immediatamente distrutta, dopo che dalla stessa merce sia stato effettuato il prelevamento dei campioni. La distruzione, salvo quanto stabilito da norme particolari, viene disposta dall’autorità sanitaria di cui al n. 2) del precedente art. 3. Salvo che l’autorità sanitaria non disponga diversamente, la merce sequestrata è affidata in custodia, in quanto possibile, al proprietario o detentore, che è anche responsabile della sua corretta conservazione. Dell’operazione di sequestro deve essere compilato motivato e circostanziato verbale, da redigersi in più copie, delle quali una viene trattenuta dall’autorità sanitaria, una viene rilasciata al detentore, le altre vengono trasmesse, con raccomandata a carico al produttore della merce e ad altri eventuali corresponsabili. I soggetti di cui al comma precedente, entro dieci giorni dalla data di ricezione del verbale di sequestro, possono far pervenire le proprie deduzioni scritte, ed eventuali istanze di dissequestro, all’autorità sanitaria competente. Trascorso il termine di cui al precedente comma, ed acquisito il referto d’analisi sui campioni prelevati, l’autorità sanitaria competente ordina il dissequestro della merce che sia risultata conforme alle norme vigenti .In caso contrario, l’autorità sanitaria ne accerta la commestibilità, facendo ricorso, ove occorra, ad ulteriori specifiche indagini di laboratorio. Dall’esito dell’indagine è immediatamente informato il procuratore della Repubblica o il pretore competente, per i successivi provvedimenti”.
2 Il sequestro, anche in associazione ad altre misure sanitarie restrittive e/o cautelari, è previsto a vario titolo, con riferimento agli animali da reddito e alle stalle/allevamenti, negli articoli 10, 77, 102, 106, 107, 122.
3 Per quanto riguarda le altre misure sanitarie restrittive e/o cautelari si citano:
• con riferimento agli animali vivi della specie bovina, la “limitazione della movimentazione” prevista dal regolamento (CE) 494/98 “recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione di sanzioni amministrative minime nell’ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini”, modificato dal regolamento (UE) 1053/2010;
• con riferimento ai mangimi, il sequestro amministrativo preventivo di cui al Piano nazionale di Controllo ufficiale sull’Alimentazioen degli animali 2018/2020. (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2692_allegato.pdf).
