Controlli ufficiali e visita ante e post mortem in un mattatoio di carni rosse

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Quali sono le novità in materia di visita ante e post mortem previste per un mattatoio di carni rosse, in seguito all’entrata in applicazione, lo scorso 14 …

Il regolamento (UE) 2017/625 (di seguito, “Rcu”) sui controlli ufficiali, che disciplina le attività ufficiali di controllo lungo la filiera agroalimentare, ha abrogato il regolamento (CE) 854/2004, con effetto dal 14 dicembre 2019. I controlli ufficiali presso gli stabilimenti di macellazione di ungulati domestici vengono, pertanto, ad essere disciplinati dalle norme contenute nel Rcu stesso e dai requisiti aggiuntivi stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e di esecuzione (articolo 16 del Rcu). Il paragrafo 1 dell’articolo 18 del Rcu stabilisce che per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano, i controlli ufficiali comprendono, a seconda dei casi, la verifica della conformità alle prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 1069/2009 e 1099/2009. Il successivo paragrafo, interamente dedicato ai controlli ufficiali effettuati sulla produzione delle carni, descrive l’insieme dei controlli ufficiali: ispezione ante mortem e post mortem; altri controlli ufficiali in materia di igiene della produzione delle carni, ricerca della presenza di residui di medicinali veterinari e contaminanti nei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, audit delle buone prassi igieniche e delle procedure basate sui principi Haccp, prove di laboratorio per rilevare la presenza di agenti zoonotici e malattie animali, verifica della conformità ai criteri microbiologici, come definiti all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) 2073/2005; trattamento e smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di materiale specifico a rischio; salute e benessere degli animali.
Nel paragrafo 3 sono contenute le condizioni alle quali le autorità competenti possono consentire al personale del macello di assistere il veterinario ufficiale nell’esecuzione di specificati compiti. Questi, per i macelli di pollame e lagomorfi, consistono nell’assistenza nei controlli ufficiali, già citati, previsti dal paragrafo 2, mentre nei macelli per altre specie consistono in specifici compiti di campionamento e analisi.
Le condizioni stabilite nel paragrafo 3 prevedono che:

· l’autorità di controllo svolga un’analisi del rischio;
· il personale che assiste nei controlli ufficiali operi in maniera indipendente dal personale del reparto di produzione e che abbia ricevuto una formazione adeguata a svolgere i compiti che gli vengono assegnati;
· il veterinario ufficiale o l’assistente ufficiale siano presenti durante lo svolgimento dei compiti affinché possano fornire istruzioni che il personale del macello deve seguire.

Alla data di pubblicazione di questo scritto (2 marzo 2020, n.d.r.), i regolamenti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione in materia di controlli ufficiali nella filiera carni – in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 18, paragrafi 7 e 8, del Rcu – sono:

· il regolamento delegato (UE) 2019/624, recante norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni […] in conformità al regolamento (UE) 2017/625;
· il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 […], che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
· il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139, che modifica il regolamento (CE) 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale relativamente ai requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare e i prodotti della pesca e al riferimento ai metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e ai metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente.

Con riferimento alle norme introdotte dal regolamento delegato (UE) 2019/624, in particolare con l’articolo 4 – rubricato “Criteri e condizioni per determinare quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate al di fuori del macello in caso di macellazione d’urgenza” – si segnala che il Ministero della Salute ha emanato, nel merito, specifiche disposizioni1.

1 Vedi la nota DgIsan 4577-P dell’11 febbraio 2020.

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