Poiché, in base al regolamento (CE) 882/2004,
gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti
sono tenuti a sottoporsi ad ogni ispezione
o audit, effettuati a norma del suddetto
provvedimento, nonché a coadiuvare il personale
dell’autorità competente nell’assolvimento
dei suoi compiti, la loro mancata collaborazione
comporta l’adozione di provvedimenti, da
parte dell’autorità compente, che consistono in
qualsiasi misura da loro ritenuta opportuna, fino
alla sospensione o al ritiro del riconoscimento
dello stabilimento ovvero alla chiusura dell’attività.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo