Controlli ufficiali e controperizia

Condividi

Ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625, cosa vuol dire «conferire all’operatore il diritto di chiedere un esame documentale del campionamento …

L’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 ribadisce il principio, già previsto dalla precedente normativa dell’Unione europea, in base al quale le persone fisiche o giuridiche possono fare ricorso avverso le decisioni adottate dalle autorità competenti a seguito del rilievo di una (sospetta) non conformità.
Oltre a questo, per tenere conto della particolarità dei controlli condotti mediante campionamento e analisi, il regolamento all’articolo 35 prevede che «gli operatori i cui animali o merci sono soggetti a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali abbiano diritto a una controperizia», a proprie spese.
La natura della controperizia è descritta dallo stesso comma 1 dell’articolo 35: «un esame documentale del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito riconosciuto e adeguatamente qualificato». Al proposito, è opportuno notare che il testo italiano si discosta in modo significativo da quello adottato in inglese, laddove parla di “perito” riconosciuto e adeguatamente qualificato, mentre il testo inglese si limita a riferirsi a un “esperto”. Il compito dell’esperto sarà quindi quello di prendere in esame la documentazione prodotta nel corso del controllo ufficiale al fine di accertare la conformità delle procedure adottate a quanto previsto in materia dalla pertinente legislazione e/o dalle buone prassi. Saranno dunque prese in considerazione la modalità scelta e la formazione del campione, incluse le misure adottate per garantire il valore legale e la validità scientifica e tecnica delle analisi e quelle di redazione del verbale di campionamento, la completezza di quest’ultimo, le procedure analitiche adottate nonché quelle di redazione del rapporto di prova. La possibilità di condurre l’esame documentale «del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi» prescinde, chiaramente, dal numero di aliquote prelevate e può essere condotto anche nel caso in cui non sia «opportuno, pertinente o tecnicamente fattibile» procedere al prelievo di un quantitativo superiore della matrice da analizzare da destinare all’eventuale ripetizione dell’analisi, prova o diagnosi.
Quanto alla ripetizione della prova, questa dovrà essere assicurata solo nel caso in cui ricorrano condizioni di opportunità, pertinenza e fattibilità. Il 48° considerando chiarisce bene questi tre presupposti laddove spiega che, sebbene l’operatore dovrebbe avere la possibilità di fare eseguire «una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di campionamento inizialmente prelevato», tale diritto è limitato dal fatto «che tale seconda analisi, prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante» come «quando la prevalenza del pericolo è particolarmente bassa per l’animale o merce in questione, o la sua distribuzione particolarmente scarsa o discontinua per valutare la presenza di organismi nocivi soggetti a quarantena o, a seconda del caso, eseguire analisi microbiologiche». Alla luce di considerazioni squisitamente tecniche, il legislatore comunitario prende quindi atto della scarsa ripetibilità di alcune indagini di laboratorio (le analisi microbiologiche in primis) e limita in questi casi la controperizia al solo esame documentale.
Nel caso, invece, in cui la prova da eseguire presenti adeguate caratteristiche di ripetibilità (come nel caso di alcune indagini sierologiche), su richiesta dell’operatore (quindi necessaria), verrà prelevata «una quantità sufficiente per consentire una controperizia» e, se dovesse rivelarsi necessario, per la ripetizione dell’esame da parte di un altro laboratorio ufficiale. Quindi, in totale, tre aliquote.
Il regolamento non prende in considerazione il fatto che un’ulteriore aliquota debba essere messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, né che il produttore, se diverso dal detentore della merce, abbia il diritto di disporre di un’aliquota per la conduzione di ulteriori prove, come previsto dal vigente ordinamento nazionale.
Per disporre di un quadro completo della situazione, sarà quindi necessario attendere l’adozione delle misure nazionali di adeguamento del nostro ordinamento alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2017/625. Con legge 4 ottobre 2019, n. 117, il Governo è stato delegato ad adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625. Gli stessi decreti dovranno «adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue».
Ci si attende, quindi, un generale riordino della materia in materia di controlli ufficiali, non solo quelli inerenti alla sicurezza e l’igiene alimentare, a seguito del quale sarà possibile disporre, al di là dei principi stabiliti dal regolamento, di un quadro più chiaro a livello nazionale, nelle materie oggetto di quesito.

Ti potrebbero interessare