La determinazione del termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro”) ricade nella responsabilità dell’operatore su cui incombe l’onere di etichettatura dell’alimento. Vale a dire del titolare del marchio con cui il prodotto viene immesso sul mercato (ai sensi del regolamento (UE) 1169/11, articolo 8.1).
L’obiettivo è quello di garantire che l’alimento risulti sicuro e mantenga le proprie qualità organolettiche entro il periodo indicato (ai sensi del regolamento (CE) 178/02, articolo 14).
L’operatore responsabile deve perciò eseguire un’apposita valutazione del rischio, che si basa sulle dichiarazioni rese dal fornitore. Senza tuttavia affidarsi in via esclusiva ad esse, né ritenervisi indissolubilmente vincolato.
La suddetta valutazione del rischio peraltro non può essere episodica, caso per caso, ma deve venire inquadrata nell’ambito delle procedure operative aziendali. Oltreché risultare coerente con i Manuali di Autocontrollo e Haccp.
Su tali premesse, la rivalutazione della shelf life di un alimento – ove inserita in apposita procedura, comprensiva, ove del caso, di analisi di laboratorio oltreché visive, e opportunamente documentata – può ritenersi ammissibile.
