Con riferimento alla fattispecie oggetto del
quesito, è importante premettere che non esistono
al momento specifici requisiti imposti
dalla normativa europea e/o da quella italiana.
Tuttavia, si deve evidenziare che la conservazione
finalizzata alla vendita di crostacei ed altri
prodotti della pesca da parte di ristoranti,
pescherie ed altri esercizi commerciali affini
può essere talora soggetta alla disciplina prevista
dai regolamenti di taluni enti locali.
Sarà
pertanto opportuno verificare dapprima se, nel
Comune dove l’operatore alimentare svolge la
propria attività commerciale, vigano specifiche
disposizioni in materia; laddove tali disposizioni
esistano, la loro stretta osservanza da parte
dell’operatore dovrebbe garantire, in linea di
principio, la non contestazione di comportamenti
giuridicamente rilevanti sul piano amministrativo
e penale.
Fatta questa premessa, occorre però tener presente
che la giurisprudenza italiana ha cominciato,
negli ultimi anni, ad interessarsi delle questioni
legate al benessere degli animali e dei crostacei,
in particolare, area nella quale si inquadra la
problematica specifica della legatura delle chele
per l’atrofia muscolare che essa è in grado di
causare.
A tal proposito, occorre riferire che, proprio di
recente, nel gennaio di quest’anno, la III Sezione
penale della Corte di Cassazione ha confermato
l’interpretazione data dal Tribunale di Firenze,
secondo cui la pratica di detenere taluni
crostacei, inclusi gli astici, destinati al consumo
umano vivi in frigorifico o su un letto di ghiaccio
e con le chele legate, integra un comportamento
sanzionabile penalmente per l’ordinamento
giuridico italiano. In particolare, il caso
di specie fa riferimento all’art 727 del codice
penale, nella redazione prevista dall’art. 1 della
legge 189/2004, che qualifica come contravvenzione
la detenzione di animali in condizioni
incompatibili con la loro natura e produttive
di gravi sofferenze.
Sotto il profilo sanzionatorio,
la disposizione in esame prevede l’arresto
fino ad un anno ed una multa da 1.000
a 10.000 euro.
Si fa inoltre presente che laddove la condotta
dell’operatore consista in pratiche qualificabili
come maltrattamenti, tale condotta può essere
interpretata – e così hanno effettivamente fatto alcune autorità locali responsabili per il controllo
ufficiale – come una violazione dell’art.
544-ter del codice penale, relativo al maltrattamento
di animali e di cui al Titolo IX-bis in materia
di delitti contro il sentimento per gli animali.
La norma, introdotta a mezzo dell’art. 1
della legge 189/2004, successivamente modificata
dall’art. 3 della legge 201/2010, prevede
che «chiunque, per crudeltà o senza necessità,
cagiona una lesione ad un animale ovvero lo
sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche
o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche
ecologiche è punito con la reclusione
da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a
30.000 euro».
Inoltre, nel caso la sentenza di
condanna sia pronunciata contro un operatore
del settore alimentare ai sensi di tale disposizione,
l’art. 544-sexies prevede anche l’applicazione
di pene accessorie quali la confisca
dell’animale e la sospensione da 3 mesi a 3 anni
dell’attività di trasporto, di commercio o di
allevamento degli animali. Nel caso di recidiva,
è disposta l’interdizione dall’esercizio di tale
attività.
Per quanto la recente sentenza della Corte di
Cassazione sopra riportata non costituisca un
precedente vincolante per le decisioni giurisprudenziali
future dei giudici di merito e riguardi, in
ogni caso, una fattispecie simile, ma non identica,
a quella oggetto del quesito, occorre tenere
presente che, specie in assenza di una normativa
a livello locale che regolamenti le modalità di
conservazione degli astici in acquario, gli operatori
che detengono tali crostacei con le chele legate
potrebbero verosimilmente vedersi contestata,
da parte delle autorità che vigilano sull’osservanza
delle disposizioni sanitarie e di benessere
animale applicabili, la violazione del divieto di
cui all’art. 727 del codice penale e, nei casi in cui
la condotta integri gli estremi del maltrattamento
degli animali, la violazione dell’art. 544-ter del
codice penale.

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