Congelato o surgelato?

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È possibile produrre, confezionare e commercializzare un prodotto alimentare congelato e destinato al consumatore finale, indicando nella denominazione di …

Gli alimenti surgelati sono disciplinati da particolari disposizioni loro riservate dal legislatore comunitario e contenute nella direttiva 89/108/CEE, attuata in Italia dal decreto legislativo 110/1992 in materia di alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana.
Gli alimenti congelati, invece, non essendo stata emanata per questi alcuna disciplina specifica e sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1169/2011 («Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione per particolari alimenti»), sottostanno alla disciplina generale di etichettatura contenuta nel suddetto provvedimento.
L’allegato VI, parte A, al regolamento (UE) 1169/2011 precisa le indicazioni obbligatorie che debbono necessariamente accompagnare la denominazione dell’alimento. In particolare, al punto 1 di tale allegato si stabilisce che la denominazione di vendita di un alimento comprende o è accompagnata dall’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subìto, qualora l’omissione di tale informazione possa indurre in errore l’acquirente. A tal proposito, la disposizione riporta – a titolo esemplificativo – alcune tipologie di stati fisici o trattamenti in cui può trovarsi il prodotto, tra cui “in polvere”, “ricongelato”, “surgelato”, “concentrato”, “affumicato”; tra questi esempi non figura espressamente il termine “congelato”, ma, costituendo lo stesso uno stato fisico in cui il prodotto alimentare può trovarsi, esso può essere legittimamente considerato incluso nella disposizione, alla pari del termine “surgelato”.
Concludendo, dunque, ed in conformità a quanto appena riportato, l’indicazione “congelato” è da ritenersi obbligatoria qualora la sua omissione possa indurre in errore l’acquirente. In concreto, poiché risulta impossibile per il consumatore distinguere un congelato da un surgelato, si ritiene che la dicitura vada apposta nella generalità dei casi.
Per quanto riguarda i prodotti surgelati, essi sono definiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 110/1992, quali:

a) prodotti sottoposti ad un processo speciale di congelamento che permette di superare con la rapidità necessaria la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 °C;
b) commercializzati come tali.

Essi, conformemente all’articolo 8 del decreto legislativo 110/1992, devono apporre l’indicazione “surgelato” accanto alla denominazione di vendita, salvo che il produttore non decida di commercializzarli altrimenti (vedi articolo 2, punto b): ad esempio, come meri “congelati”).
Non sapendo, poi, di che natura sono i prodotti congelati del caso di specie, si aggiunge un’ulteriore precisazione: potrebbe trovare applicazione anche il punto 3 dell’allegato X del regolamento (UE) 1169/2011. Infatti, se si tratta di carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati, è necessario indicare in etichetta anche la data di congelamento o di primo congelamento quale indicazione complementare rispetto alle informazioni obbligatorie indicate all’articolo 9 dello stesso regolamento. A tal proposito, si specifica che la data di congelamento o la data di primo congelamento va indicata nel modo seguente:

a) preceduta dall’espressione “congelato il […]”;
b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate:
– dalla data stessa, oppure
– dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta;
c) la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l’anno.

 

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