Confetture, lavorazione per conto terzi e indicazioni in etichetta

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Un agriturismo si fa preparare e confezionare delle confetture, contenenti materie prime in parte aziendali, da un’azienda che fa lavorazione per conto terzi. In …

Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 – recante attuazione in Italia e disciplina sanzionatoria del regolamento (UE) 1169/2011 – ha ulteriormente chiarito il ruolo dell’operatore responsabile delle informazioni al consumatore relative ai prodotti alimentari.
Il cosiddetto “soggetto responsabile”, all’articolo 2 del citato decreto, viene identificato come:

«a) l’operatore del settore alimentare (di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1169/11) con il cui nome o con la cui ragione sociale viene commercializzato il prodotto;
b) qualora tale operatore non sia stabilito nell’Unione, l’importatore che ha sede nel territorio dell’Unione;
c) l’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato».

Nel caso di specie, l’agriturismo deve perciò riportare sull’etichetta delle confetture a proprio marchio il proprio nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda stessa.
Con facoltà di indicare la sede dello stabilimento di produzione, teoricamente prevista come obbligatoria dal decreto legislativo 145/17 (sebbene l’effettiva applicabilità delle relative prescrizioni sia fortemente dubitata, a causa del difetto di loro notifica preventiva alla Commissione europea).
Per approfondimenti sul decreto legislativo 231/17 si fa richiamo all’eBook gratuito “1169 pene – Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni”‘, disponibile sul sito web “Great Italian Food Trade”.

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