Il commercio online di alimenti e bevande, oltre ad essere normato dalle regole comuni previste per il settore alimentare (il regolamento (CE) 178/2002, i regolamenti sull’igiene degli alimenti, il regolamento (CE) 1924/2006 e il regolamento (UE) 1169/2011) e dalle disposizioni di legge per il commercio, incluso il decreto legislativo 114/1998, è specificamente disciplinato, per quanto concerne le informazioni al consumatore, dall’art. 14 del regolamento (UE) 1169/2011.
Tale disposizione prevede che, «fatti salvi i requisiti d’informazione previsti dall’art. 9, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione termine minimo di conservazione o della data di scadenza, siano resi disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiano sul supporto della vendita a distanza o siano fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare, senza che siano imposti costi supplementari ai consumatori». Tutte le indicazioni obbligatorie, tuttavia, devono essere disponibili al momento della consegna.
L’art. 14, inoltre, prevede che per la vendita di prodotti alimentari non preimballati siano rese disponibili le informazioni relative alla presenza di allergeni nell’alimento.
In ogni caso, è importante compiere un’analisi caso per caso, determinando gli aspetti relativi alle responsabilità del proprietario del sito (semplice marketplace o negozio online), nonché ulteriori problematiche connesse alla lingua con cui le informazioni sono rese disponibili al consumatore.

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