Claims comparativi, l’etichetta deve sempre riferire alla fonte dei dati

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Relativamente ai claims comparativi da indicare in etichetta, è possibile utilizzare i dati bibliografici come termine di paragone, citandone la fonte?

Il regolamento (CE) 1924/06, per quanto attiene ai claims comparativi di tipo nutrizionale, prevede, all’articolo 9, quanto segue: «Fatta salva la direttiva 84/450/CEE, il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria, prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto.
Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell’alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un’indicazione, compresi alimenti di altre marche».
Vale a dire che la comparazione deve venire eseguita raffrontando il singolo prodotto con la media dei prodotti alimentari più venduti sul mercato di riferimento, che appartengano alla stessa categoria. È viceversa esclusa, ad avviso dello scrivente, la possibilità di riferire alla bibliografia il termine di paragone. Proprio perché in tal caso – come in quello di confronti eseguiti con la “precedente ricetta” dello stesso prodotto non più presente a scaffale – l’informazione viene de-contestualizzata e perde significato.
L’Autorità garante per la Concorrenza e il Mercato ha a suo tempo chiarito che in caso di indicazioni nutrizionali comparative l’etichetta deve sempre riferire alla fonte dei dati (ad esempio, Nielsen, Symphony-IRI, associazione industriale di categoria) utilizzati per elaborare il parametro di confronto. Mentre i dettagli dell’analisi possono venire specificati sul sito Internet dell’operatore.

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