Il problema posto riguarda essenzialmente la confusione che spesso si fa tra vendita di carne fresca e vendita di carne lavorata.
Le cotolette impanate sono carni lavorate e sono etichettate in conformità alle norme dettate dall’articolo 19 del decreto legislativo 231/2017, con cui sono state determinate le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (CE) 1169/2011.
Nel primo caso – carni fresche – la norma di applicazione è l’articolo 11 del decreto ministeriale n. 876 del 16 gennaio 2015, che prevede l’applicazione dell’etichetta sulla confezione. Nel secondo caso – carni preparate – il riferimento è l’articolo 19 del citato decreto legislativo 231/2017.
Fatta questa premessa, vediamo quali sono gli adempimenti. Le informazioni che devono figurare nell’etichettatura sono essenzialmente due: la denominazione del prodotto e l’elenco degli ingredienti.
Queste due diciture devono figurare o sulla confezione o nel reparto accanto al prodotto in parola, ma in modo da non creare confusione con altri prodotti.
Per quanto riguarda le altre diciture si osserva quanto segue:
· le modalità di conservazione, pur essendo una dicitura importante ai fini dell’informazione dei consumatori, possono non figurare in etichetta;
· la lista degli ingredienti, con riferimento soprattutto agli allergeni che devono figurare con particolare evidenza nell’etichettatura, può essere riportata nel “Libro degli Ingredienti”;
· la data di confezionamento non è una dicitura prescritta da una norma, ma è un’indicazione volontaria effettuata dal venditore.
In sintesi, l’organo di controllo ha ragione a pretendere che l‘etichetta figuri accanto alla confezione, mentre sbaglia il venditore nel ritenere che il riferimento al Libro degli Ingredienti sia sufficiente a rispondere alle sue richieste.
Tutto quanto esposto riguarda ovviamente i prodotti confezionati all’interno dell’azienda e là posti in vendita e non anche i prodotti confezionati da altri operatori.
