Il regolamento (CE) 853/04 indica che le carni macinate sono quelle disossate, sottoposte a un’operazione di macinazione in frammenti e che contengono meno dell’1% di sale, mentre le preparazioni di carni sono carni fresche, incluse quelle ridotte in frammenti, che hanno subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare, quindi, le caratteristiche delle carni fresche.
È possibile, dunque, aggiungere, presso una macelleria, aromi e antiossidanti consentiti alla carne macinata, ma, in tale fattispecie, la stessa rientra nella definizione delle preparazioni di carne: potrà quindi essere indicata come “preparazione di carne”, seguita dal nome della preparazione, e non come carne fresca macinata.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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