In tale fattispecie, pur ricadendo le carne bovine, per quanto riguarda l’etichettatura, nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1760/2000 e successive modifiche ed integrazioni, si configura una violazione per mancata correlazione tra gli arrivi e le partenze e, nel caso dell’esercizio di vendita, tra l’arrivo e la carne messa in vendita al dettaglio.
L’operatore o l’organizzazione deve, in qualsiasi momento, presentare idonea documentazione atta a garantire la rintracciabilità della carne presente presso la struttura interessata.
La violazione di cui trattasi ricade nel campo di applicazione del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 190, inerente alla disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) 178/2002. Tale decreto legislativo, all’articolo 2, tratta delle violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002 in materia di rintracciabilità, dove al comma 1 cita che: «Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro».

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