Carne bovina venduta al taglio, le informazioni obbligatorie

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Quali sono le etichette da apporre su ogni singolo pezzo di carne bovina posto in vendita in un banco frigo? Si precisa che i pezzi anatomici della carne (girello, …

Come previsto dal regolamento (CE) 1760/2000 e dal decreto ministeriale 30 agosto 2000 (art. 2, comma 6, capoverso 3), per la sola carne venduta al taglio in un esercizio di vendita l’etichetta può essere sostituita con un’informazione fornita per iscritto ed in modo visibile al consumatore, contenente gli stessi “dati” previsti in caso di etichettatura. Tale informazione può rivestire la forma di un cartello o di un documento, stampato o compilato, oppure essere visualizzata su uno schermo elettronico e deve evidenziare il nesso tra le carni poste in vendita e il singolo animale o il gruppo di animali da cui provengono.
A partire dal 1° gennaio 2012, i “dati” da fornire obbligatoriamente sono:

• il numero che identifica l’animale o il lotto di animali;
• il Paese e il numero di approvazione dell’impianto di macellazione;
• il Paese e il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento;
• il Paese di nascita;
• il Paese/i di ingrasso.

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