La normativa vigente non fa obbligo alle aziende di riportare sull’etichetta l’indicazione di origine del caglio, lasciando quindi al produttore la libertà di riportare nell’etichetta queste informazioni a beneficio del consumatore (art. 36 del regolamento UE 1169/2011).
Per quanto riguarda il quesito relativo al conferimento del siero presso un impianto di biogas, si deve fare riferimento alle linee guida nazionali per l’applicazione del regolamento CE 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, che danno indicazioni per il trasporto sul medesimo automezzo o contenitore di sottoprodotti o di prodotti derivati di diversa categoria, in tempi diversi se:
• nulla osta dell’ASL competente;
• i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi sono identificati;
• sono presenti procedure scritte riguardo l’effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione.
Pertanto, si ritiene utile una valutazione complessiva con la ASL competente per territorio, al fine di avere tutte le informazioni necessarie per effettuare questo tipo di attività.
