Aziende agricole, somministrazione di carne alla clientela e normativa di riferimento

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Il titolare di un’azienda agricola toscana, che effettua servizio di ristorazione occasionale su commessa, alleva conigli in loco. Può servirne la carne ai …

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale, la normativa europea prevede che la fornitura diretta, dal produttore al consumatore finale, di piccoli quantitativi di carni provenienti da lagomorfi, inclusi i conigli, macellati nell’azienda agricola sia regolata dal diritto nazionale (articolo 1, paragrafi 3, lettera d) e 4, del regolamento (CE) 853/2004).
In Italia, la competenza legislativa su detta materia spetta alle Regioni. Nel caso della Toscana, dove si intende abbia sede l’attività operativa dell’impresa agricola oggetto del quesito, la disciplina di riferimento è contenuta nel regolamento regionale n. 40 del 1° agosto 2006, che attua, fra l’altro, le disposizioni del regolamento (CE) 853/2004.
L’articolo 10, paragrafo 2, lettera b, del regolamento (CE) 40/2006 prevede l’obbligo di registrazione per gli operatori che svolgano, su richiesta del consumatore finale, attività di vendita di carni di lagomorfi macellati nell’azienda agricola fino ad un massimo di 10.000 capi. La normativa regionale, pertanto, prevede che l’operatore presenti una dichiarazione di inizio di attività al Comune del territorio nel quale si trova la sede operativa della propria impresa, mentre spetterà poi all’Azienda sanitaria locale competente per territorio procedere alla registrazione (articolo 11, paragrafi 1, lettera a), e 2, e articolo 12 del regolamento (CE) 40/2006).
Tuttavia, qualora la sede operativa dell’operatore sia già stata registrata o approvata in virtù di altre norme specifiche in materia di alimenti, non sarà necessaria una nuova registrazione. In particolare, per il caso di “variazioni significative dell’attività” – casistica nella quale sembrerebbe poter ricadere la fattispecie in esame – basterà presentare al Comune di competenza una comunicazione finalizzata all’aggiornamento della registrazione esistente nei termini dell’articolo 13 del regolamento (CE) 40/2006.
Diversamente, la lavorazione di carni suine per la produzione di salumi quali il capocollo e la soppressata ricade nella categoria di attività concernenti gli alimenti di origine animale per le quali la normativa europea richiede obbligatoriamente il riconoscimento della sede operativa dell’operatore prima che questa possa cominciare la propria attività (articolo 4, paragrafi 2 e 3, e allegato III del regolamento (CE) 853/2004).
In Toscana, il riconoscimento è anch’esso regolato dal già menzionato regolamento (CE) 40/2006. Ai sensi della normativa regionale, il provvedimento di riconoscimento è rilasciato dal Comune, previa ispezione favorevole della Asl competente ed assegnazione di numero identificativo all’unità produttiva da parte della Regione (articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) 40/2006). Nel caso l’operatore in questione abbia già ottenuto il riconoscimento per attività di produzione e/o trasformazione diverse da quella in oggetto e intenda variare e/o ampliare tale attività, potrà in questo caso inoltrare al Comune competente una domanda di aggiornamento del provvedimento di riconoscimento, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) 40/2006.
Relativamente alla possibilità per l’operatore di congelare la soppressata, in assenza di specifici divieti o requisiti imposti dalla legge, tale modalità di conservazione è, in linea di principio, ammessa a patto che il consumatore finale ne sia debitamente informato. Così, laddove l’insaccato sia, ad esempio, preconfezionato, secondo l’allegato VI, parte A, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 1169/2011, che disciplina la fornitura di informazione al consumatore sugli alimenti, la denominazione dell’alimento dovrà obbligatoriamente dar conto al consumatore dello stato fisico in cui l’alimento si trova (ad esempio, “congelato”, se venduto come tale, oppure “scongelato”, laddove sia stato soggetto a previo congelamento). Inoltre, nel caso di vendita del prodotto congelato, quest’ultimo dovrà anche riportare la data di congelamento dello stesso, da fornirsi secondo le modalità previste dall’allegato X, punto 3, del regolamento (UE) 1169/2011.

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