Con la legge 264/1977, il Parlamento italiano ha ratificato e reso esecutivo l’accordo Atp (Accord Transport Perissable), varandone il regolamento d’applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 404/1979.
I veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili destinate all’alimentazione umana (in particolare, il latte ed i suoi derivati, le carni fresche e congelate e i prodotti surgelati e congelati) devono essere riconosciuti idonei al trasporto, ottenere cioè l’attestato Atp da parte del Ministero dei Trasporti.
Agli automezzi dichiarati mezzi speciali non è richiesto tale attestato. Rientrano tra i mezzi speciali i piccoli furgoni adibiti, ad esempio, alla vendita ambulante e che trasportano varie tipologie di alimenti (ad esempio, alimenti freschi, congelati e surgelati) richiedenti temperature di trasporto diverse tra loro.
Le sanzioni in materia di veicolo sprovvisto di Atp sono disciplinate dal codice della strada.
