Audit e finanziamento dei controlli ufficiali

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Un’azienda conserviera, situata in Veneto e riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) …

Il finanziamento dei controlli ufficiali in materia di igiene alimentare è regolato dal decreto legislativo 194/2008. Secondo tale disciplina, sono gli stessi operatori assoggettati a controllo a doversi fare carico dei relativi costi, mediante pagamento di una tariffa annua calcolata con le modalità stabilite dall’allegato A del decreto.
Le tariffe sono differenziate secondo le diverse categorie di stabilimento, come riportate nelle sezioni da 1 a 6 dell’allegato A.
La circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 17 aprile 2009 precisa che, qualora l’impresa eserciti più attività riconducibili a quelle indicate nelle sezioni da 1 a 5 dell’allegato A, la tariffa dovuta si calcola sommando le singole tariffe previste per ciascuna attività produttiva.
Diversamente, nel caso di esercizio di più attività tra quelle elencate nella sezione 6, si applicherà un’unica tariffa relativa all’attività prevalente, considerando, a tal fine, prevalente l’attività soggetta a riconoscimento rispetto a quelle soggette a registrazione.
Nel caso in esame, l’operatore produce una semi-conserva qualificabile come prodotto alimentare composto, in quanto contenente prodotti della pesca trasformati ed alimenti di origine vegetale.
Il che implica che l’impresa, lavorando sia prodotti della pesca sia prodotti vegetali, svolge due distinte attività tra quelle elencate nell’allegato A del decreto legislativo 194/2008.
In particolare – sulla base delle limitate informazioni fornite nel quesito – ad avviso di chi scrive l’attività di trasformazione dei prodotti della pesca dovrebbe rientrare tra quelle indicate nella sezione 5 dell’allegato, rappresentando una «lavorazione di prodotti della pesca e dell’acquicoltura».
Ciò si ricava dalle indicazioni fornite nella succitata circolare del 17 aprile 2009, che riconduce a tale categoria tutte le lavorazioni e trasformazioni quali, esemplificativamente, «sterilizzazione, cottura, essicazione, affumicamento, salagione, marinatura eccetera».
La lavorazione dei prodotti vegetali rientra, invece, tra quelle della sezione 6 dell’allegato, in quanto attività di produzione di “conserve vegetali”.

Pertanto, poiché le due attività non risultano essere, entrambe, riconducibili alla sezione 6, si ritiene che non possa trovare applicazione la regola della tariffa unica corrispondente all’attività prevalente.
Al contrario, applicando le coordinate sin qui tracciate, appare più corretto il cumulo della tariffa prevista dalla sezione 5, per la «lavorazione di prodotti della pesca», con quella prevista dalla sezione 6 per le «conserve vegetali».

 

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