Il quadro normativo dell’audit è contestualizzato nei principi e criteri del reg. (CE) 882/2004, del reg. (CE) 854/2004 e della dec. 2006/677/CE nonché nelle norme Uni.
Questa tecnica ispettiva prevede, nella programmazione e nel piano dell’audit stesso, la scelta dei criteri (le normative che devono essere rispettate) e del campo da verificare. Tale campo può essere anche solo documentale, per la verifica di documenti e registrazioni, senza effettuare “controlli” inerenti a requisiti strutturali o attrezzature e utensili dell’impianto auditato.
Non necessariamente, se documentale, deve essere riferito sia alle procedure che alle relative registrazioni, ma, come nella fattispecie esposta nel quesito, il gruppo di audit della Asl si è limitato a verificare le procedure sopracitate, mentre il gruppo di audit regionale, pur effettuando un audit documentale, ha effettuato una verifica delle sole registrazioni effettuate.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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