Aromi per alimenti e sigarette elettroniche

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A quale normativa è sottoposta un’azienda che
acquista aromi concentrati per alimenti, li dilui- sce con il glicole propilenico (con un
miscelato- re) e …

Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido
di ricarica possono essere immessi sul mercato
soltanto se sono conformi alle disposizioni
di cui al recente decreto legislativo 6/2016, il
quale ha recepito la direttiva 2014/40/UE sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri
relative alla lavorazione, alla presentazione
e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
prodotti correlati e che abroga la direttiva
2001/37/CE.

La finalità delle nuove norme è quella di assicurare
un elevato livello di protezione della salute
attraverso l’introduzione di maggiori restrizioni
e avvertenze per dissuadere i consumatori e, in
particolare, i minori dal consumo di prodotti a
base di tabacco o contenenti nicotina.

Dunque, i fabbricanti o gli importatori di contenitori
di liquido di ricarica (da intendersi, ai sensi
dell’articolo 2, quali flaconi che contengono
un liquido contenente nicotina utilizzabile per
ricaricare una sigaretta elettronica), devono effettuare
una notifica al Ministero della Salute e
al Ministero dell’Economia e delle Finanze degli
eventuali prodotti di tale tipo che intendono
immettere sul mercato.
La notifica dovrà essere
effettuata secondo le specifiche modalità indicate
dai commi 2 e 3 dell’articolo 21.
Con particolare riferimento al contenuto del liquido
di ricarica, sempre l’articolo 21 prevede
che lo stesso debba rispettare i seguenti requisiti:

a) è immesso sul mercato solo:

1) in contenitori di liquido di ricarica appositi il
cui volume non superi i 10 ml;

2) in sigarette elettroniche usa e getta con serbatoi
di volume non superiore a 2 ml;

3) in cartucce monouso con cartucce di volume
non superiore a 2 ml;

b) presenta un contenuto di nicotina non superiore
a 20 mg/ml;

c) non deve contenere gli additivi elencati all’articolo
8, comma 3;
d) deve essere prodotto utilizzando e sia prodotto
solo con ingredienti di elevata purezza.
Le sostanze diverse dagli ingredienti di cui al
comma 3, lettera b), possono essere presenti
nel liquido contenente nicotina solo a livello di
tracce, se tali tracce sono tecnicamente inevitabili
durante la produzione;

e) inoltre, ad eccezione della nicotina, lo stesso
deve contenere solo ingredienti che non presentano,
anche se riscaldati, pericoli per la salute
umana.

In applicazione di tale articolo, in combinato disposto
con l’articolo 8, comma 3, del medesimo
decreto legislativo, è quindi vietato impiegare
i seguenti additivi:

a) le vitamine o gli altri additivi che creano l’impressione
che un prodotto del tabacco produca
benefici per la salute o comporti minori rischi
per la salute;
b) la caffeina o la taurina o altri additivi e composti
stimolanti che presentano una connotazione
di energia e di vitalità;

c) gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni;

d) per i prodotti del tabacco da fumo, gli additivi
che facilitano l’inalazione o l’assorbimento
di nicotina;
e) gli additivi che hanno proprietà cancerogene,
mutagene e tossiche per la riproduzione
(Cmr) sotto forma incombusta.

Lo stesso articolo 21 prevede, poi, che le sigarette
elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica
debbano essere a prova di bambino e
manomissione, debbano essere protetti contro
la rottura e le perdite e muniti di un meccanismo
per una ricarica senza perdite. Inoltre, le
confezioni unitarie di sigarette elettroniche e di
contenitori di liquido di ricarica devono essere
corredate di un foglietto contenente le informazioni
previste dai commi 8 e 9.
Ai sensi del comma 11, è vietata la vendita a distanza
transfrontaliera di sigarette elettroniche
e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori
che acquistano nel territorio dello Stato.

Infine, i fabbricanti e gli importatori di sigarette
elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica
presentano annualmente al Ministero della Salute
ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze le
informazioni previste dal comma 13, ovvero:

a) dati completi sul volume delle vendite, suddiviso
per marca e tipo del prodotto;

b) informazioni sulle preferenze dei vari gruppi
di consumatori, compresi i giovani, i non fumatori
e i principali tipi di utilizzatori attuali;

c) modo di vendita dei prodotti;

d) sintesi di eventuali indagini di mercato svolte
riguardo a quanto sopra, con la relativa traduzione
inglese.

In ogni caso, è bene tener presente che è autorizzata
fino al 20 maggio 2017 l’immissione sul
mercato di sigarette elettroniche o contenitori
di liquido di ricarica fabbricati o immessi non
conformi al decreto legislativo 6/2016, ma immessi
in libera pratica prima del 20 novembre
2016.

Molti degli aromi attualmente utilizzati nei liquidi
da inalazione non sono stati sottoposti a
prove per tale impiego e non è appurato se siano
sicuri in caso di inalazione.

Dati recenti suggeriscono che alcuni aromi non
siano sicuri se usati nelle sigarette elettroniche.
Si veda, a tal proposito, la relazione della Commissione
al Parlamento europeo e al Consiglio
sui potenziali rischi per la salute pubblica connessi
all’uso di sigarette elettroniche ricaricabili,
secondo la quale le sostanze impiegate nei liquidi
dovrebbero essere conformi al regolamento
(CE) 1272/2008 relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele.

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