L’additivo E536 appartiene alla famiglia dei ferrocianidi e, in base alla regolamentazione sugli additivi (reg. CE 1333/2008) può essere impiegato laddove esplicitamente previsto ai sensi dell’allegato II del predetto regolamento. Nel caso di specie, tale additivo può essere impiegato nel sale alimentare nella misura massima di 20 mg/kg (all. II, parte 5, cat. 12.1.1 del regolamento citato) come antiagglomerante, cioè con la specifica finalità di ridurre la tendenza delle particelle di sale di aderire l’una all’altra formando ammassi grumosi.
L’indicazione in etichetta di tale additivo non è prevista, in quanto la funzione antiagglomerante viene svolta nel sale e non nel prodotto lattiero-caseario. In tal senso è chiaro quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. 109/1992, secondo cui non sono considerati ingredienti «gli additivi la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito”. Quanto alle asserite interazioni con l’acido citrico, occorre considerare che l’impiego di tale additivo nel sale è stato valutato – sotto il profilo del rischio per la sicurezza – dall’Efsa prima che venisse autorizzato ai sensi della nuova regolamentazione europea sugli additivi. Ad ogni modo il produttore, qualora fosse a conoscenza di possibili rischi legati all’impiego di talune sostanze additive nei prodotti alimentari, sarebbe comunque tenuto ad informarne la Commissione UE ai sensi del regolamento sopra richiamato (art. 26).

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo