Si premette che l’espressione “analisi non ripetibili” viene comunemente utilizzata per indicare due diverse ed autonome procedure di campionamento ed analisi.
In primo luogo, si fa riferimento alle cosiddette “analisi su campione unico”, previste dall’articolo 223 delle norme di attuazione del codice di procedura penale ed ampiamente utilizzate, nella prassi amministrativa, per tutti i prodotti altamente deperibili (tra cui, per l’appunto, i molluschi vivi). La relativa procedura contempla lo svolgimento di una sola ed unica analisi, della quale «a cura dell’organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all’interessato», per consentire a quest’ultimo di presenziale assieme ad un proprio consulente tecnico.
In secondo luogo, con la stessa dicitura “analisi irripetibili” vengono anche indicate – in realtà impropriamente – le «analisi microbiologiche sui prodotti alimentari deteriorabili», di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 ed al decreto del Ministro della Sanità del 16 dicembre 1993.
Dette disposizioni, diversamente dall’articolo 223 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, prevedono lo svolgimento di una prima analisi “non garantita” e, qualora il referto riveli una non conformità, il successivo espletamento automatico (d’ufficio) di una seconda analisi di ripetizione a cui l’interessato ed il suo consulente tecnico hanno diritto di partecipare. Pertanto, il responsabile del laboratorio provvede «con tempestività a dare avviso all’interessato» di tale analisi di ripetizione (articolo 4 del decreto legislativo 123/1993).
Per quanto rileva ai fini del quesito in esame, né la disciplina recata dal decreto legislativo 123/1993, né quella di cui all’articolo 223 delle norme di attuazione del codice di procedura penale individuano espressamente gli “interessati”, cui spetta ricevere avviso circa la data, l’ora ed il luogo di svolgimento delle attività analitiche.
A parere di chi scrive, la soluzione più ragionevole è quella di identificare tali soggetti in tutti coloro a carico dei quali può insorgere una responsabilità penale, o amministrativa, nel caso di analisi “non conformi”.
Si ritiene infatti che questi ultimi, potendo subire un pregiudizio in conseguenza dell’accertamento analitico, siano titolari di un interesse giuridicamente rilevante a poter presenziare al suo svolgimento.
Pertanto, nel caso specifico, l’avviso di legge dovrebbe essere rivolto al titolare dell’impresa presso cui è stato eseguito il campionamento delle cozze e, nell’ipotesi di prodotto preimballato, anche all’impresa confezionatrice.
La soluzione innanzi prospettata, peraltro, oltre a trovare conferma nella stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda, esemplificativamente, Cassazione penale, sezione III, sentenza del 10 febbraio 2010, n. 15372), appare la più coerente con la disciplina generale in materia di analisi di campioni.
L’articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e l’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 prevedono difatti che, laddove si proceda alle ordinarie analisi soggette a “revisione”, il loro referto venga trasmesso, per l’appunto, «all’esercente presso cui è stato fatto il prelievo e […] al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali».
Con riguardo, infine, alle tempistiche del preavviso, in mancanza di indicazioni normative si segnala che, in diverse occasioni, la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente la comunicazione effettuata il giorno precedente alla data di svolgimento delle analisi (vedi Cassazione penale, sezione III, sentenza del 28 giugno 2006, n. 37400 e del 27 febbraio 2008, n. 14344).

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