Alimentaristi, la formazione in Campania

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In Campania, la formazione degli alimentaristi può essere svolta solo da enti accreditati dalla Regione?

L’inquadramento generale riguardante gli obblighi formativi per il personale che presta la propria attività professionale sotto la responsabilità dell’operatore alimentare è attualmente contenuto nel capitolo XII dell’allegato II del regolamento (CE) 852/2004. La normativa europea richiede, in particolare, che gli operatori del settore alimentare garantiscano che:

· gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d’igiene alimentare, in relazione al tipo di attività svolta;
· i responsabili dell’elaborazione e della gestione delle procedure aziendali basate sul sistema Haccp o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un’adeguata formazione per l’applicazione dei principi di detto sistema;
· siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari.

In Italia, la competenza normativa in materia di formazione del personale delle imprese alimentari – altresì detti “alimentaristi” – spetta alle Regioni e la disciplina specifica può pertanto variare sensibilmente da Regione a Regione.

Nel caso della Campania, le modalità di tale formazione sono regolate dal decreto dirigenziale n. 46 del 23 febbraio 2005. Secondo il punto C di tale decreto, le formazioni per gli alimentaristi possono essere svolte esclusivamente da enti esterni all’impresa alimentare e, più precisamente, da:

· Aziende sanitarie locali e altre strutture sanitarie pubbliche; e
· enti pubblici, organismi di carattere privato, associazioni di categoria e/o altri enti interessati, purché accreditati o autorizzati a tal fine in base alla normativa vigente e, nello specifico, ai sensi del decreto dirigenziale della Giunta regionale n. 9 del 13 marzo 2006, che ha stabilito, fra l’altro, i criteri e le modalità per il rilascio degli accreditamenti per la tenuta delle attività formative per alimentaristi (si veda, in particolar modo, l’allegato al decreto dirigenziale).
Ciò considerato, la risposta al quesito è da intendersi come affermativa nella misura in cui, fatta eccezione per le strutture sanitarie pubbliche, al fine di poter organizzare corsi di formazione per alimentaristi che siano legalmente riconosciuti, altri enti ed organismi devono essere in possesso del necessario accreditamento a livello regionale.

 

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