Abbattimento di un cinghiale con tubercolosi, le procedure da adottare

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Un cacciatore selecontrollore abbatte un cinghiale con evidenti lesioni da tubercolosi ai linfonodi della testa e poplitei. Di ciò avvisa contestualmente il …

Dal quesito sembra di capire che il cacciatore che ha provveduto all’abbattimento del capo non avesse intenzione di provvedere alla cessione della carcassa o delle relative carni, ma di destinare queste ultime all’autoconsumo suo e della propria famiglia. In questo caso, il rilievo delle lesioni è stato operato dallo stesso cacciatore che ha provveduto all’abbattimento e che, correttamente, seppure in assenza di un’esplicita disposizione in materia, segnala il sospetto al competente Servizio Veterinario per l’adozione delle misure di competenza, tra le quali la rendicontazione dei casi al Servizio Veterinario regionale. Non è necessaria alcuna comunicazione al Sindaco in quanto questi, come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2893 del 9 giugno 2014, non ha alcun “ruolo ordinario tecnico”, che spetta, invece, all’Autorità sanitaria locale (Asl, Ausl o Ats, secondo lo specifico ordinamento regionale).
A parere dello scrivente, non è inoltre prevista l’emanazione di alcuna ordinanza di distruzione della carcassa in quanto l’attività in questione (attività venatoria ai fini esclusivi del consumo domestico privato) non rientra tra quelle soggette alle disposizioni normative nazionali o comunitarie.
Detto questo, è chiaro che il Servizio Veterinario sconsiglierà assolutamente il consumo delle carni dell’animale nel quale siano state rilevate lesioni multiple da tubercolosi, che potrebbero rappresentare un rischio significativo per chi dovesse alimentarsene.
Nel caso, invece, in cui la carcassa fosse transitata da un Centro di Lavorazione Selvaggina riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, a seguito del rilievo di lesioni tubercolari multiple in sede di ispezione post mortem, il veterinario ufficiale dichiara le carni non idonee al consumo umano ai sensi degli articoli 28.6 e 45 del regolamento (UE) 2019/627. Anche in questo caso, non verrà emanata un’ordinanza di distruzione in quanto la decisione è di esclusiva competenza del veterinario ufficiale che ha condotto l’ispezione della carcassa. Resta inteso che la distruzione della carcassa e dei relativi visceri dovrà avvenire presso uno stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) 1169/2009.

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