Il fornitore che vende peperoncino colorato con Sudan a una industria alimentare risponde dei danni da questa subiti a seguito del divieto di commercializzazione del prodotto che lo contiene disposto dall’Autorità.
La suddetta industria alimentare non può, però, ottenere il risarcimento dei danni che avrebbe potuto evitare con la diligenza professionale che si può pretendere da un operatore del settore.
In questa sentenza molto interessante della Cassazione viene affrontato il tema delle conseguenze risarcitorie derivanti dalla fornitura di spezie contenenti un additivo vietato ad una primaria industria alimentare, che le utilizzava nella propria produzione. Si trattava in particolare di una partita di peperoncino risultato colorato con Sudan in seguito agli accertamenti del NAS all’epoca dell’allerta su tale colorante supposto cancerogeno, accertamenti che avevano determinato il ritiro dei prodotti confezionati con l’ingrediente contaminato, con grave danno per il produttore.
La delicatezza della questione giudiziaria nasceva dal fatto che la fornitura era anteriore all’insorgere dei sospetti sulla pericolosità del Sudan e al varo della decisione comunitaria che ebbe a imporre la certificazione di accompagnamento sull’assenza dell’additivo incriminato.
Proprio facendo leva sulla mancanza di una pregressa allerta, il giudice di primo grado negò la responsabilità del fornitore del peperoncino, poiché fino ad allora nessuno si era sognato di cercare il Sudan con analisi routinarie di laboratorio. Ma la Corte d’appello ribaltò la conclusione, con giudizio che la Cassazione ha avallato.
L’art. 1494 del codice civile conclama la responsabilità del venditore per i vizi della cosa, se non prova di averli ignorati senza sua colpa. Ora, non poteva dirsi che il fornitore fosse esente da colpa, perché la diligenza professionale di settore richiedeva che fossero effettuate delle analisi almeno a campione per accertare la conformità del prodotto prima della sua vendita a terzi. Una consulenza tecnica disposta dal giudice affermava l’esistenza all’epoca dei fatti di tecniche di accertamento adeguate allo scopo, segnalando anche la non particolare difficoltà del rintraccio dell’additivo vietato in ragione delle elevate percentuali presenti nel prodotto.
Dunque, il fornitore doveva risarcire il produttore per i danni causatigli dalla vendita della merce viziata. Non tutti i danni, però, che questi aveva subito.
Infatti, l’art. 1227 del codice civile esclude il risarcimento dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Orbene, argomenta la Cassazione, colui che immette sul mercato dei prodotti alimentari è tenuto ad adottare le misure idonee a garantirne la salubrità, in quanto obbligato ad attenersi al principio di precauzione a tutela del consumatore.
Il produttore avrebbe, perciò, dovuto eseguire almeno delle analisi a campione sugli ingredienti impiegati, non potendo semplicemente contare sulla affidabilità del fornitore, salvo “precise e circostanziate garanzie” da parte di questi dell’assenza di Sudan nella partita di peperoncino.
